Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/1: Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 8 pagine

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che in passato in questo settore sarebbero spesso emersi problemi con le grandi banche (SH, SO).

È ritenuto sensato integrare la legge con l’obbligo dei mandatari di dimostrare la propria identità nei confronti della banca presentando un documento (LU). Un Cantone auspica che continui ad essere esplicitamente ammessa la tenuta di conti aziendali o collettivi (AG). Un altro Cantone ritiene invece positivo che il nuovo disciplinamento non ammetta più la tenuta di conti collettivi (GE).

Svariati partecipanti propongono d’introdurre una disposizione secondo cui l’autorità di protezione dei minori e degli adulti deve comunicare alla banca su quali beni il mandatario ha la facoltà di disporre (BS, NW, SZ, ZG, ZH; COPMA). Nella pratica la vigilanza da parte delle autorità sarebbe assicurata, ad esempio, attraverso la stipula di contratti di tre pagine fra le seguenti parti contrattuali: il mandatario, in rappresentanza della persona interessata, l’autorità tutoria in quanto organo di vigilanza e un banca in quanto debitrice del saldo attivo ed, eventualmente, depositaria (COPMA). Un Cantone propone che per beni superiori a 100 000 franchi occorra stipulare un contratto a nome dell’interessato tra l’autorità di protezione dei minori e degli adulti, il curatore o il tutore e la banca (ZH). Un Cantone ritiene necessario coinvolgere l’autorità di protezione dei minori e degli adulti nella stipula dei contratti (BE). La proposta di un altro Cantone va nella stessa direzione e propone di integrare la disposizione con l’obbligo e la facoltà di vigilanza dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (GR).

Viene del resto suggerito di prevedere un articolo sulla riconsegna dei beni alla scadenza del mandato, in particolare in caso di decesso (NW).

Un partecipante sottolinea che alle banche non spetterebbe una funzione di controllo in riferimento al rispetto delle direttive in materia di investimento (UBCS).

8. Giustificativi dei conti e dei depositi (art. 10 AP-OABCT)

Due Cantoni approvano esplicitamente l’introduzione di questa disposizione (SH, SO).

Due Cantoni auspicano che l’ordinanza preveda l’obbligo per la banca di inviare annualmente tutti gli estratti conto e dei depositi all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (BS, UR).

Secondo un Cantone il diritto di consultazione dovrebbe comprendere anche il periodo successivo al decesso dell’interessato (GR). Un altro partecipante ritiene per contro necessario garantire la completa consultazione degli atti con effetto retroattivo al periodo antecedente l’istituzione del provvedimento (COPMA).

Un Cantone è dell’avviso che occorra documentare anche l’amministrazione dei beni e del reddito (GR).

Tre partecipanti ritengono discriminante l’obbligo di menzionare nei giustificativi l’esistenza di una curatela o tutela chiedendone la soppressione (VD; SB, UBCS). Un partecipante ritiene che per le banche detta menzione comporti un onere amministrativo e tecnico aggiuntivo. Lo stesso partecipante ritiene che, come previsto dal diritto vigente, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti non debba poter consultare gli atti di persona. Un partecipante dubita che l’introduzione di un dritto di consultazione a livello di ordinanza possa rappresentare una base legale sufficiente (UBCS).