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Consultazione 2012/102: Modifica dell'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) · 16 pagine

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dirigente» o «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinaria ufficiale» o «veterinario ufficiale» secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 16 novembre 20112 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva, lett. i e k

1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio indipendente della professione:

i. se una persona che esercita una professione medica è legittimata a dispensare direttamente secondo l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 20113 sul controllo degli stupefacenti (OCStup);

k. la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup;

Art. 7bisUfficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro delle professioni mediche il numero d’identificazione delle imprese (IDI).

Art. 7terSASIS SA

La SASIS SA iscrive nel registro delle professioni mediche il numero di codice creditore (n° RCC).

Titolo prima dell’articolo 8

Sezione 3: Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti dell’interfaccia standard

Art. 8 Diritti e obblighi dei fornitori di dati

I diritti e gli obblighi dei fornitori di dati sono disciplinati nell’allegato 1.

Art. 10 cpv. 3

3 L’UFSP archivia i dati comunicati in un settore sicuro, separato dal registro delle professioni mediche.

Art. 13 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

1 I dati accessibili al pubblico sono elencati all’allegato 1 e contrassegnati come tali.

2 Sono accessibili mediante una procedura di richiamo (Internet) o su richiesta.

2 RS 916.402

3 RS 812.121.1