Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 147Fedlex · Progetto

Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

svezzati, la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.

4.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio al di fuori dell’area di riposo:

pavimento rivestito, perforato o non perforato.

4.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti:

a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;

b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;

c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione;

d. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;

e. durante 5 giorni al massimo prima della data probabile del parto e durante l’allattamento; durante questi 2 periodi le scrofe da allevamento non devono essere tenute in gruppi, ma devono avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera;

f. durante la monta; in questo periodo le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo 10 giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui al numero 4.2 lettere a e b. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre annotare in un apposito registro la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;

g. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

5 Conigli

5.1 Le coniglie madri devono essere tenute in gruppi.

5.2 Per ogni figliata deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettie-

ra e con una superficie di almeno 0,10 m2.

5.3 Gli animali giovani devono essere tenuti in gruppi.

5.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani deve avere una superficie

di almeno 2 m2.