Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 144Fedlex · Progetto

Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

g. per 2 giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1;

h. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa; esse possono esservi trasferite al più presto 10 giorni prima della data probabile del parto;

i. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se provvisti di una lettiera sufficiente; gli animali non possono essere fissati.

2 Animali della specie equina

2.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi;

b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 2.2 e a un’area priva di lettiera.

2.2 Area di riposo: strato di segatura o strato equivalente per l’animale, senza

perforazioni.

Il giaciglio corrisponde al minimo ai valori seguenti:

Altezza al garrese dell’animale

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Superficie minima del giaciglio,

4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 m2/animale

2.3 L’intera superficie accessibile ai cavalli nella scuderia e nell’area della corte

non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.

2.5 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni

animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.

Se gli animali sono foraggiati in stand di foraggiamento, occorre rispettare le disposizioni seguenti:

a. ogni animale del gruppo dispone di uno stand di foraggiamento separato;

b. la lunghezza dello stand di foraggiamento corrisponde almeno a 1,5 volte l’altezza media al garrese;

c. gli animali devono disporre, nella parte posteriore dello stand di foraggiamento, di un corridoio di circolazione di larghezza almeno uguale a 1,5 volte l’altezza media al garrese.