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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
3.4 Area di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.
3.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante il pascolo;
c. durante la mungitura;
d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni;
e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo 10 giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a 10 giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati;
f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.
4 Animali della specie suina
4.1 Gli animali devono:
a. essere tenuti in gruppi;
b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera.
4.2 L'area di riposo:
a. non può presentare perforazioni;
b. nei box per il parto deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne;
c. in tutti gli altri box deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne; inoltre la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura nel porcile supera i valori seguenti:
20 °C nel caso di suinetti svezzati,
15 °C nel caso di suini da ingrasso e dei suini da rimonta fino a 60 kg, 9 °C nel caso in cui gli animali pesano più di 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in
lattazione);
d. può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma soltanto a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore.
4.3 Nei sistemi con compost gli animali devono disporre di una superficie di
riposo conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 23 aprile 200853 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell’area con compost. Tale esigenza non deve essere soddisfatta se, nelle poste in cui sono tenuti suinetti
53 RS 455.1