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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
2.6 L'altezza del soffitto corrisponde al minimo ai valori seguenti:
Altezza al garrese dell’animale più grande del gruppo < 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm
Altezza minima del soffitto, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5
2.7 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni
seguenti:
a. durante il foraggiamento;
b. durante l’uscita in gruppi;
c. durante l’utilizzazione;
d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli;
e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo 10 giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a 10 giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati;
f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente;
g. durante una fase di integrazione di 6 mesi al massimo dopo l’arrivo nell’azienda; in questo caso un animale può essere ricoverato separatamente in un box ad area unica con lettiera, se tale box è distante al massimo 3 m dal gruppo nel quale l’animale deve essere integrato e se il contatto visivo è possibile. Nessun animale può essere fissato.
3 Animali della specie caprina
3.1 I caprini devono:
a. essere tenuti in gruppi;
b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 3.2 e a un’area coperta, priva di lettiera, di cui al numero 3.3.
3.2 Area di riposo:
per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o uno strato equivalente per l’animale, senza perforazioni.
Al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente, dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, prive di lettiera.
3.3 Area coperta, priva di lettiera:
per ogni animale almeno 0,8 m2; l’area coperta di una corte accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.