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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali Indagine conoscitiva
Art. 38 cpv. 1
1 Le superfici per la promozione della biodiversità, delimitate nell’ambito di un provvedimento collettivo di ampia portata, devono essere gestite conformemente al titolo 2 capitolo 3 sezioni 1-3 OPD7.
Art. 39 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 lett. c
1 I contributi devono essere restituiti:
f. se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.
2 Il contributo da restituire viene calcolato:
c. nel caso di cui al capoverso 1 lettera f secondo i criteri stabiliti nella convenzione.
Art. 44 cpv. 1 lett. e
1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per:
e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per ricostituire colture perenni, ad eccezione di macchine e installazioni mobili.
Art. 46 cpv. 4 e 8
4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettere a e b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all’articolo 69 OPD8, è concesso, oltre al contributo forfettario di cui al capoverso 2, un contributo supplementare per l’elemento «stalla» pari al 20 per cento.
8 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura, il contributo forfettario ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.
Art. 49 cpv. 1 lett. c
1 Sono sostenuti con crediti di investimento:
c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato o l'estensione della loro attività;