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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui miglioramenti strutturali
c. prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
Art. 11 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. a
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
d. i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2, 19e e 49 capoverso 1 lettere b e c che concernono almeno due aziende agricole;
2 Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie:
a. le ricomposizioni particellari con raggruppamento della proprietà fondiaria e dei terreni in affitto nonché con provvedimenti strutturali (migliorie integrali);
Art. 11a cpv. 1
1 I progetti di sviluppo regionale comprendono provvedimenti per la creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e per il rafforzamento della cooperazione intersettoriale tra l’agricoltura e i settori affini, segnatamente l’artigianato, il turismo, l’economia forestale e del legno.
Art. 11b lett. a, c ed e
Presupposti per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e sono:
a. le aziende dei produttori, escluse le aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, soddisfano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del ... ottobre 20134 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD);
c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nella comunità;
e. l’economicità dell’impresa è comprovata da un piano aziendale.
Art. 12 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. a e c
1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:
b. edifici agricoli, edifici dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o edifici di piccole aziende artigianali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto pubblico; sono fatti salvi i progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 11a e gli edifici alpestri.
2 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali di: