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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 165f Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze
nutritive
1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell’agricoltura.
2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d’informazione.
3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d’informazione.
4 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:
a. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;
b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c. il gestore interessato da questi dati;
d. i terzi autorizzati dal gestore.
Art. 165g Disposizioni d’esecuzione
Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f, il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;
b. la struttura e il catalogo dei dati;
c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;
e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
f. la collaborazione con i Cantoni;
g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;
h. l’archiviazione.
Capitolo 4: Proprietà intellettuale
Art. 165h
1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone che con l’UFAG o le stazioni di ricerca sono legate da un rapporto di lavoro ai