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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Legge sull’agricoltura

Titolo settimo a: Altre disposizioni

Capitolo 1: Misure preventive

Art. 165a

1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive.

2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:

a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l’uscita all’aperto o il raccolto;

b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio o l’utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;

c. stabilire in caso di pericolo imminente che:

1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale potenzialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,

2. le aziende cessino la loro produzione,

3. le aziende smaltiscano i prodotti.

3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate.

4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità.

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

Art. 165b

1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o animali particolarmente degne di protezione.

2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all’obbligo di tollerare la gestione e la cura.