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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Introduzione Indagine conoscitiva
Precisazione del fatto che per le attività affini all'agricoltura si applicano i provvedimenti nel settore
degli aiuti agli investimenti nonché della ricerca e della consulenza (art. 3 cpv. 1bis).
Possibilità, per le organizzazioni di categoria, di elaborare contratti standard (art. 8).
Introduzione, a livello di legge, dell'aliquota del supplemento per il latte trasformato in formaggio a
15 ct./kg e dell'aliquota del supplemento per il foraggiamento senza insilati a 3 ct./kg (art. 38 cpv. 3 e 39 cpv. 3); il Consiglio federale ha comunque la facoltà di adeguare tali importi tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.
Completamento della disposizione relativa ai contratti standard nel settore lattiero affinché la dura-
ta minima del contratto sia di un anno e il Consiglio federale possa conferire carattere di obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compravendita di latte crudo (art. 37 cpv. 1-3 e 6).
Assegnazione del 40 per cento delle quote di contingente doganale di carne in base alla prestazio-
ne all'interno del Paese (art. 48 cpv. 2bis).
Possibilità di versare contributi per singole colture per la produzione di foraggio per animali da red-
dito (art. 54 cpv. 1).
Estensione dei contributi per la valorizzazione alle bacche e fino al 2017 contributi di riconversione
a tempo determinato per frutta e verdura (art. 58 cpv. 1 e 2).
Mantenimento della prassi attuale per lo stanziamento di pagamenti diretti nelle zone edificabili
esistenti ed esclusione delle nuove zone edificabili dai pagamenti diretti (art. 70a cpv. 1 lett. d).
Rinuncia a un inasprimento delle condizioni in materia di formazione quale presupposto per poter
beneficiare dei pagamenti diretti. Mantenimento della norma vigente (art. 70 cpv. 1 lett. h).
Mantenimento della graduazione dei contributi in funzione della superficie (art. 70 cpv. 3 lett. f).
Introduzione di un contributo per aziende con una quota elevata di prati da sfalcio in zone in pen-
denza (art. 71 cpv. 1 lett. c).
Aumento della quota federale massima per i progetti d'interconnessione e di qualità del paesaggio
dall'80 al 90 per cento (art. 73 cpv. 3 e art. 74 cpv. 3).
Introduzione della possibilità di condurre un'indagine conoscitiva nell'ambito delle procedure per
determinare la neutralità concorrenziale che oltre alle aziende artigianali direttamente interessate coinvolge anche le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria (art. 89a).
Estensione dei crediti d'investimento a provvedimenti di adeguamento al mercato delle colture
speciali e di ricostituzione delle colture perenni (art. 106 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. e) e versamento di crediti d'investimento per costruzioni e impianti di piccole aziende artigianali anche nella regione di pianura (art. 107a cpv. 1).
Possibilità, per i Cantoni, di ridurre il limite affinché un'azienda possa essere riconosciuta come
un'azienda agricola da 0,75 a 0,6 USM (art. 5 della legge federale sul diritto fondiario rurale;
LDFR).
Definizione uniforme del concetto "azienda agricola" in tutti i campi d'applicazione tenendo in con-
siderazione i fondi affittati per una lunga durata (art. 7 cpv. 4bis LDFR).
Estensione dei contributi d'eliminazione a sottoprodotti della macellazione di equini e pollame (art.
45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie; OFE).