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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Introduzione

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0.1 Modifiche della legge

Il 22 marzo 2013, il Parlamento ha concluso i dibattiti sul messaggio riguardante l’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2014-2017). Esso comprende una revisione parziale della legge sull'agricoltura (LAgr) e il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014-2017 (limiti di spesa agricoli). Il termine di referendum sulla revisione della legge scade il 13 luglio 2013.

Elementi cardine della Politica agricola 2014-2017

Il Parlamento ha approvato gli elementi cardine della Politica agricola 2014-2017, così come sono stati proposti dal Consiglio federale nel messaggio del 1° febbraio 2012. Questo vale, in particolare, per la revisione del sistema dei pagamenti diretti e per l'orientamento alla strategia della qualità.

Nell'ambito della revisione del sistema dei pagamenti diretti, i provvedimenti senza finalità specifiche vengono sostituiti con strumenti mirati migliorando, di conseguenza, l'efficacia e l'efficienza dei pagamenti diretti. Gli attuali contributi riferiti agli animali sono trasformati in contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento ed erogati come pagamenti riferiti alla superficie, vincolati a una densità minima di animali. Il contributo generale di superficie viene soppresso e i mezzi finanziari così liberati sono utilizzati per il potenziamento degli strumenti dei pagamenti diretti nei settori che presentano lacune a livello di obiettivi e per il contributo di transizione. Quest’ultimo garantisce un passaggio socialmente sostenibile dall'attuale sistema dei pagamenti diretti a quello nuovo. Le risorse per i contributi di transizione vengono ridotte progressivamente in funzione dell'aumento del fabbisogno di fondi a livello di strumenti mirati. In futuro gli obiettivi di politica agricola possono quindi essere meglio raggiunti rispetto a oggi senza aumentare i mezzi finanziari.

In relazione alla strategia della qualità vengono ampliati in maniera mirata gli strumenti della promozione della qualità e delle vendite creando così condizioni quadro favorevoli all'ideale sfruttamento del potenziale di mercato da parte dell'agricoltura e della filiera alimentare. La modifica dell'articolo 11 LAgr consente al Consiglio federale di sostenere in via sussidiaria i provvedimenti della categoria, allo scopo di migliorare e garantire la qualità, la sostenibilità e il valore aggiunto a livello di produzione,

trasformazione e commercializzazione, rafforzare la collaborazione lungo le filiere di valore aggiunto e promuovere l'innovazione in questi settori. La competenza aggiuntiva, sancita dall'articolo 14 LAgr, di proteggere sul piano del diritto pubblico la designazione di prodotti ottenuti in maniera particolarmente sostenibile, va concretizzata in un processo "multistakeholder" in vista di un successivo disciplinamento a livello d'ordinanza.

Il principio della sovranità alimentare è sancito nell'articolo 2 capoverso 4 LAgr. In base a quest'ultimo, i provvedimenti vanno impostati con maggiore occhio di riguardo per le esigenze dei consumatori in materia di prodotti indigeni in quantità sufficienti, di prima qualità, variati e ottenuti in maniera sostenibile. Occorre tener maggiormente conto delle interazioni sistemiche tra l'agricoltura e gli altri livelli della filiera alimentare e sostenere forme di collaborazione efficienti. Il principio della sovranità alimentare viene concretizzato, in particolare, con i provvedimenti tesi a sostenere la strategia della qualità, sfruttando il potenziale di mercato e con i provvedimenti nell'ambito dei pagamenti diretti nonché con i contributi per singole colture.

Integrazioni e adattamenti del Parlamento

La proposta del Consiglio federale sulla revisione della legge sull'agricoltura è stata completata o adeguata dal legislatore, segnatamente nei punti riportati di seguito.

 Definizione del principio secondo cui mediante la LAgr non si possono sostenere provvedimenti

che causano distorsioni della concorrenza (art. 2 cpv. 5).