Progetto

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Sezione 2: Composizione e nomina

Art. 3 Composizione

1La Commissione peritale conta dieci membri.

2È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense e in quello terapeutico.

3Possono far parte della Commissione peritale anche specialisti stranieri.

Art. 4 Nomina

1Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente su istanza del DFGP.

2I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

Sezione 3: Organizzazione e funzionamento

Art. 5 Regolamento

La Commissione peritale emana un regolamento nel quale stabilisce la propria organizzazione e il funzionamento.

Art. 6 Presidente

Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l’esterno. In tali funzioni può farsi rappresentare dal vicepresidente.

Art. 7 Comitato

1Una valutazione di cui all’articolo 2 lettera a è effettuata da un comitato.

2Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e quattro ulteriori membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato.

3Nominando il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze tecniche e linguistiche dei membri e garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale.

Art. 8 Ricusazione

1Si ricusano i membri della Commissione peritale che, nell’esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono precedentemente occupati in prima persona dell’internato a vita sottoposto a valutazione, che hanno un interesse personale nella causa o che possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2Il presidente valuta se nel caso concreto sussistono motivi di ricusazione.