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Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 6 pagine
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Sezione 2: Composizione e nomina
Art. 3 Composizione
1La Commissione peritale conta dieci membri.
2È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense e in quello terapeutico.
3Possono far parte della Commissione peritale anche specialisti stranieri.
Art. 4 Nomina
1Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente su istanza del DFGP.
2I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.
Sezione 3: Organizzazione e funzionamento
Art. 5 Regolamento
La Commissione peritale emana un regolamento nel quale stabilisce la propria organizzazione e il funzionamento.
Art. 6 Presidente
Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l’esterno. In tali funzioni può farsi rappresentare dal vicepresidente.
Art. 7 Comitato
1Una valutazione di cui all’articolo 2 lettera a è effettuata da un comitato.
2Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e quattro ulteriori membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato.
3Nominando il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze tecniche e linguistiche dei membri e garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale.
Art. 8 Ricusazione
1Si ricusano i membri della Commissione peritale che, nell’esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono precedentemente occupati in prima persona dell’internato a vita sottoposto a valutazione, che hanno un interesse personale nella causa o che possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2Il presidente valuta se nel caso concreto sussistono motivi di ricusazione.