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Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 6 pagine
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3Se sussistono motivi di ricusazione nei suoi confronti, il presidente conferisce l’incarico di nominare il comitato al vicepresidente. Se è ricusato anche quest’ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.
Art. 9 Deliberazione
1La Commissione peritale delibera validamente se alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice.
2Un comitato delibera a maggioranza semplice. Per l’adozione dei rapporti ogni membro ha l’obbligo di votare.
3In caso di parità di voti decide il presidente o il direttore.
Art. 10 Rapporto
1Un comitato redige un rapporto per ogni caso da valutare e lo trasmette all’autorità competente.
2Il rapporto elenca:
a. i nomi e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla valutazione;
b. il risultato della votazione;
c. il parere minoritario con la pertinente motivazione.
Art. 11 Competenze
1La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono sentire dette autorità e persone.
2In casi motivati possono chiedere traduzioni, analisi o altri accertamenti a esperti esterni.
3Un comitato può sentire l’interessato.
Art. 12 Segreteria
1Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell’ambito dei compiti della Commissione peritale elencati all’articolo 2. Ne fanno parte in particolare l’organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.
2La segreteria è diretta dall’Ufficio federale di giustizia.