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Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 6 pagine

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3Se sussistono motivi di ricusazione nei suoi confronti, il presidente conferisce l’incarico di nominare il comitato al vicepresidente. Se è ricusato anche quest’ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.

Art. 9 Deliberazione

1La Commissione peritale delibera validamente se alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice.

2Un comitato delibera a maggioranza semplice. Per l’adozione dei rapporti ogni membro ha l’obbligo di votare.

3In caso di parità di voti decide il presidente o il direttore.

Art. 10 Rapporto

1Un comitato redige un rapporto per ogni caso da valutare e lo trasmette all’autorità competente.

2Il rapporto elenca:

a. i nomi e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla valutazione;

b. il risultato della votazione;

c. il parere minoritario con la pertinente motivazione.

Art. 11 Competenze

1La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono sentire dette autorità e persone.

2In casi motivati possono chiedere traduzioni, analisi o altri accertamenti a esperti esterni.

3Un comitato può sentire l’interessato.

Art. 12 Segreteria

1Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell’ambito dei compiti della Commissione peritale elencati all’articolo 2. Ne fanno parte in particolare l’organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.

2La segreteria è diretta dall’Ufficio federale di giustizia.