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Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 6 pagine

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Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto

Art. 13 Protezione dei dati

1Se necessario per l’adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2Può comunicare dati personali soltanto con il consenso esplicito dell’interessato.

Art. 14 Esclusione del pubblico e segreto d’ufficio

1Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

2I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolate dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale.

3La Commissione peritale è l’autorità superiore competente a liberare dal segreto d’ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti decide il presidente.

Sezione 5: Indennità

Art. 15

Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall’articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA4.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato 2 n. 1.1 inserire dopo «DFI»

DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

3 RS 235.1

4 RS 172.010.1

5 RS 172.010.1