Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
trebbe eventualmente essere richiesto un controllo secondo l’articolo 12 OCSP. Pertanto, al fine di adeguare il diritto vigente al sistema di classificazione della LSIn e di semplificare le modalità di controllo, nella presente legge i livelli di controllo vengono ridotti da tre a due. La raccolta dei dati nell’ambito dei due livelli di controllo rimanenti viene tuttavia riorganizzata e se necessario completata per garantire una maggiore efficacia dei CSP (cfr. art. 39).
È stato oggetto di discussioni anche il sistema che prevede un elenco delle funzioni emanato mediante un’apposita base legale e che comporta i seguenti svantaggi: gli elenchi richiedono un allestimento particolarmente oneroso, non sono praticamente armonizzati tra i dipartimenti e la Cancelleria federale e, in seguito a riorganizzazioni e a cambiamenti delle denominazioni delle varie funzioni, devono continuamente essere adeguati. Gli elenchi risultano inoltre problematici per motivi di sicurezza, poiché forniscono una panoramica completa di tutte le funzioni delle autorità che prevedono attività sensibili sotto il profilo della sicurezza e, una volta pubblicati, diventano accessibili a tutti in qualsiasi parte del mondo, compresi i servizi informazioni di altri Paesi. Presentano tuttavia anche un vantaggio decisivo rispetto alle possibili varianti, in quanto garantiscono la certezza del diritto e restringono la cerchia delle persone da sottoporre al controllo, il che dovrebbe impedire un’eccessiva proliferazione di controlli. Prima di emanare le proprie disposizioni esecutive, il Consiglio federale può eventualmente valutare se sia opportuno pubblicare gli elenchi senza alcuna restrizione.
Nell’ambito dei lavori inerenti alla revisione è sorta infine la questione di sapere se in futuro i servizi specializzati CSP dovessero essere automaticamente avvisati qualora, dopo la conclusione del CSP, nel casellario giudiziale o in altre banche dati rilevanti per i controlli di sicurezza fossero state registrate nuove iscrizioni riguardanti le persone controllate. Tecnicamente, un’informazione automatica di questo tipo sarebbe senz’altro realizzabile, previo adeguamento delle relative basi legali. Inoltre, potrebbe aumentare sensibilmente la sicurezza, poiché consentirebbe di constatare rapidamente nuovi rischi per la sicurezza stessa. Tuttavia, tale informazione automatica significherebbe anche che i servizi specializzati CSP dovrebbero informare il servizio che chiede l’avvio del controllo o il servizio competente per l’attribuzione dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza affinché essi possano disporre la ripetizione del CSP. Una simile soluzione modificherebbe in modo sostanziale la funzione del CSP stesso, imponendo in un certo senso una sorveglianza permanente della persona controllata. Per questi motivi si è rinunciato a disciplinare l’informazione automatica dei servizi specializzati CSP.
1.2.4.3 Riduzione e armonizzazione dei CSP
Nell’ambito dell’elaborazione del primo elenco di persone da controllare conformemente all’ordinanza del 15 aprile 1992 relativa ai controlli di sicurezza nell’Amministrazione federale, il Consiglio federale aveva deciso, sulla base di riflessioni politiche, di sottoporre al controllo un numero il più possibile ristretto di funzioni, prevedendo un elenco di 1200 funzioni in totale (cfr. messaggio sulla LMSI). Dall’entrata in vigore della LMSI, nel 1998, tuttavia, il numero delle persone controllate ogni anno è progressivamente aumentato. Solo nel 2012 sono stati per esempio effettuati complessivamente più di 75 000 CSP. Di questi, oltre 60 000 sono stati condotti su persone soggette all’obbligo di leva e militari, includendo anche la valutazione del potenziale di violenza recentemente introdotta nell’articolo 113 LM. Ciò ha reso necessario un aumento periodico delle risorse dei servizi specializzati CSP.
L’avamprogetto di legge prevede diverse misure che, nella loro totalità, dovranno contribuire a ridurre il numero dei CSP da effettuare:
le attività che devono essere sottoposte al controllo sono definite in modo più chiaro rispetto a quanto
avviene nella LMSI e i motivi del controllo sono strettamente limitati alle esigenze in materia di sicurezza delle informazioni;
anche con la riduzione a due livelli di controllo si mira a far sì che il controllo ampliato venga svolto sol-
tanto sulle persone che devono effettivamente trattare informazioni classificate SEGRETO o svolgere attività con un livello di sensibilità corrispondente. Nel 2012 sono stati svolti più di 28 000 CSP ampliati, il che farebbe supporre che oltre 28 000 persone abbiano accesso a informazioni classificate SEGRETO. Ciò non è tuttavia assolutamente possibile, motivo per cui il numero di CSP da effettuare per questo livello dovrebbe risultare nettamente inferiore;
tra i compiti di controllo degli incaricati della sicurezza delle informazioni (cfr. art. 84) figura anche quel-
lo di verificare se l’iscrizione di una funzione nell’elenco delle funzioni da sottoporre al controllo è conforme al diritto.
In seguito all’innalzamento del valore soglia per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, che si mira a ottenere con le misure summenzionate, determinate esigenze di sicurezza non saranno più coperte dai CSP. Al fine di evitare che si crei un vuoto in materia di sicurezza è necessario mettere a disposi-