Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
Confederazione. Ciò può avvenire, per esempio, quando la persona in questione divulga pubblicamente informazioni concernenti la strategia negoziale della Svizzera in questioni di particolare importanza. Il pregiudizio in sé non deriva pertanto unicamente dalla regolarità dell’accesso, ma anche dal contenuto delle informazioni. Inoltre, il termine regolare non è univoco e, nell’ambito del diritto vigente, ha spesso dato luogo a interpretazioni non uniformi.
Per tale ragione, nell’avamprogetto i presupposti materiali per l’iscrizione di una funzione nell’elenco delle funzioni da sottoporre al controllo e, di conseguenza, per lo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle persone sono leggermente diversi rispetto a quelli contemplati dal sistema attuale. A livello di basi legali formali si prevede in particolare di tralasciare il criterio della regolarità, soprattutto per quanto concerne il trattamento di informazioni classificate. Ai fini dell’assoggettamento degli impiegati della Confederazione ai CSP è infatti più importante sapere se, per l’adempimento dei propri compiti, la persona che occupa una determinata funzione deve trattare informazioni classificate CONFIDENZIALE o SEGRETO o provvedere all’amministrazione, all’esercizio, alla manutenzione o alla verifica di mezzi TIC del livello di sicurezza «protezione elevata» o «protezione molto elevata» oppure deve avere accesso a zone di sicurezza. Se una simile attività è necessaria per l’adempimento dei compiti previsti dalla funzione in questione, allora (e solo allora) tale funzione va inserita nell’elenco delle funzioni da sottoporre al controllo. Questo approccio corrisponde al principio del rilascio restrittivo di autorizzazioni (art. 29) e al principio della necessità di sapere (need to know), applicato per il trattamento delle informazioni classificate (art. 15 cpv. 1).
Per il resto, l’attuale disciplinamento è stato modificato in particolare nei seguenti punti:
natura giuridica della dichiarazione rilasciata: l’articolo 22 OCSP prevede che, una volta concluso il
controllo di sicurezza relativo alle persone, i servizi specializzati CSP emanino una decisione secondo l’articolo 5 PA. La valutazione dell’eventuale rischio per la sicurezza da parte dei servizi specializzati CSP non corrisponde però alla definizione giuridica di decisione, poiché non influisce direttamente in senso giuridico né sui diritti né sugli obblighi e sullo statuto della persona interessata. In effetti, il servizio competente per l’assegnazione dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza non è vincolato dalla dichiarazione dei servizi specializzati CSP (cfr. art. 46) e la persona da sottoporre al controllo non ha il diritto di essere assunta, di farsi attribuire una determinata funzione o di farsi aggiudicare un mandato. Dal punto di vista giuridico, le valutazioni dei servizi specializzati CSP configurano pertanto un atto materiale ai sensi dell’articolo 25a PA (per quanto concerne la tutela giurisdizionale, cfr. art. 51);
dichiarazione di sicurezza con riserva e non vincolata: se sussiste un rischio relativo per la sicurezza che
può essere limitato in misura sufficiente imponendo alla persona interessata determinate misure o condizioni, i servizi specializzati CSP emettono una dichiarazione di sicurezza con riserva (invece che «vincolata» come sinora). Gli stessi servizi specializzati CSP non impongono condizioni, ma formulano proposte in tal senso. La nuova formulazione palesa innanzitutto che i servizi specializzati CSP esprimono una riserva sulla dichiarazione di sicurezza. In secondo luogo, sottolinea chiaramente il puro carattere di raccomandazione che la riserva assume per l’autorità o l’organizzazione competente per l’attribuzione dell’attività o della funzione sensibile sotto il profilo della sicurezza. Incombe a questo servizio definire eventuali condizioni pertinenti;
stralcio del divieto di raccogliere dati sull’esercizio dei diritti costituzionali contemplato
dall’articolo 20 capoverso 1 LMSI: anche se il senso e lo scopo di questa disposizione sono chiari e adeguati, il divieto in questione non è applicabile nella pratica. Uno dei diritti costituzionali di ogni persona è, per esempio, il diritto al matrimonio. Nell’ambito della raccolta dei dati, tuttavia, vengono naturalmente rilevati anche dati concernenti lo stato civile, cosa che, in realtà, sarebbe vietata in virtù della suddetta disposizione della LMSI. Con il disciplinamento vigente si intende soltanto impedire che, per quanto concerne la sicurezza, le persone vengano escluse a causa delle proprie opinioni politiche. Per questo l’avamprogetto introduce l’obbligo di motivare sempre l’ipotesi di un rischio per la sicurezza indicando fatti concreti connessi alla situazione personale della persona sottoposta al controllo. L’ipotesi di un rischio per la sicurezza non può pertanto essere motivata né dall’estremismo, di sinistra o di destra, né da altre opinioni politiche o ideologie se, in tale contesto, le persone interessate non hanno agito illegalmente (cfr. art. 42);
riduzione da tre a due livelli di controllo: il diritto vigente (art. 9-12 OCSP) prevede tre livelli di control-
lo: un CSP di base, un CSP ampliato e un CSP ampliato con audizione. Mentre nei primi due livelli contemplati dall’OCSP lo scopo del controllo risulta chiaro, è stata sollevata la questione di stabilire quali fossero le informazioni o le attività che, secondo il diritto svizzero, potrebbero necessitare di una protezione maggiore rispetto a quella prevista per le informazioni classificate SEGRETO. Per accedere a queste ultime è già ora necessario un CSP ampliato secondo l’articolo 11 OCSP. In seno alla Confederazione non esiste tuttavia un livello di classificazione «SEGRETISSIMO» («TOP SECRET») per il quale po-