Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
requisiti e misure standard: il Consiglio federale sarà abilitato a fissare requisiti e misure standard, con-
formi allo stato della dottrina e della tecnica, che fungeranno da raccomandazioni per le altre autorità federali. Non si tratta di questioni organizzative di principio, bensì di processi, mezzi e servizi secondari (per es. rilevamento delle necessità di protezione delle informazioni, metodi per la valutazione del rischio, cifratura, requisiti per i contenitori di sicurezza). L’obiettivo è quello di raggiungere un livello di sicurezza uniforme, riducendo però al contempo anche i costi di progetto e di attuazione. Il Consiglio federale avrà la possibilità di delegare la definizione di tali requisiti e misure a organi specializzati competenti sotto il profilo tecnico;
istituzione di uno specifico organo di coordinamento inter-autorità: grazie alla loro posizione, gli incari-
cati della sicurezza delle informazioni responsabili della direzione tecnica dell’attuazione della legge otterranno una panoramica completa della situazione e dei problemi legati alla sicurezza delle informazioni nel proprio ambito di competenza, in particolare per quanto concerne la realizzabilità e l’efficacia delle prescrizioni e delle misure stabilite. È pertanto opportuno istituzionalizzare a livello di legge, in qualità di organo di coordinamento, una conferenza che riunisca tutti questi incaricati e che abbia come obiettivo principale un’esecuzione della legge uniforme, valida per tutte le autorità e basata sui rischi. A tal fine, la conferenza dovrà essere coinvolta anche nella definizione dei requisiti e delle misure standard.
La soluzione proposta garantisce l’indipendenza delle autorità federali nell’ambito dell’esecuzione, che avviene in modo decentralizzato. L’auspicato livello di sicurezza uniforme viene raggiunto mediante l’unitarietà della dottrina, l’elaborazione di standard nonché il supporto e la consulenza professionali da parte di organi specializzati. Per quanto riguarda gli svantaggi legati a questa soluzione dal punto di vista della tecnica legislativa, si veda il numero 1.2.2.2.
1.2.7.2 Esecuzione in seno all’Amministrazione federale e presso altre organizzazioni assoggettate
L’avamprogetto di legge disciplina principalmente il quadro generale valido per tutte le autorità. L’esecuzione in seno all’Amministrazione e presso le organizzazioni che adempiono compiti amministrativi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 LOGA spetta al Consiglio federale. La sua autonomia sul piano dell’esecuzione, fatto salvo l’adempimento dei requisiti materiali e organizzativi contemplati dalla legge, è pressoché illimitata. L’avamprogetto prevede due ingerenze nell’autonomia del Consiglio federale, ossia:
il Consiglio federale, come tutte le altre autorità federali, deve provvedere, nel proprio ambito di compe-
tenza, affinché la sicurezza delle informazioni sia organizzata, attuata e verificata secondo lo stato della dottrina e della tecnica (cfr. art. 5 cpv. 1);
il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale devono designare per il rispettivo ambito di
competenza un incaricato della sicurezza delle informazioni e un sostituto (cfr. n. 1.3.2 e art. 84).
L’avamprogetto non contempla ulteriori direttive per l’esecuzione in seno all’Amministrazione federale e il relativo disciplinamento a livello di ordinanza. In quest’ambito la legge lascia un ampio margine di manovra al Consiglio federale, il quale può per esempio concedere una maggiore autonomia sul piano dell’esecuzione alle organizzazioni del terzo cerchio o alle organizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA. In tale contesto potrà inoltre decidere se mantenere l’attuale forma di esecuzione, perlopiù decentralizzata, o se centralizzare determinate competenze e responsabilità.
1.2.8 Ambiti per i quali si rinuncia a proporre un disciplinamento
Dall’esame delle possibilità e dell’opportunità di disciplinare a livello di legge le problematiche elencate nel seguito è emerso che l’inclusione di tali ambiti estenderebbe per diversi aspetti il campo d’applicazione materiale della legge sulla sicurezza delle informazioni e presumibilmente incontrerebbe scarso consenso. Si rinuncia pertanto a proporre un disciplinamento di detti ambiti.
1.2.8.1 Disposizioni penali
Pur avendo constatato che le attuali disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare relative alla tutela del segreto d’ufficio e alla protezione di informazioni della Confederazione e dei Cantoni classificate o degne di protezione sono poco coerenti e richiedono una revisione sotto molteplici aspetti, occorre considerare che si tratta di una materia facente parte del nucleo essenziale del diritto penale, che non va disciplinato a titolo accessorio in un atto normativo di natura organizzativa, bensì dovrebbe essere rielaborato nell’ambito di una revisione a sé stante del Codice penale. A tempo debito il Consiglio federale attribuirà il relativo mandato.
1.2.8.2 Restrizioni dell’accesso a informazioni classificate fondate sulla nazionalità
Nei primi progetti del gruppo di esperti era previsto che l’accesso a informazioni della Confederazione classificate SEGRETO fosse di principio riservato ai soli cittadini svizzeri. Eccezionalmente sarebbe comunque