Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

stato possibile concedere l’autorizzazione d’accesso a cittadini di Stati con i quali la Svizzera avesse concluso un accordo sulla protezione delle informazioni. Su mandato del Consiglio federale, tuttavia, si deve rinunciare a prevedere restrizioni dell’accesso a informazioni della Confederazione classificate SEGRETO per i cittadini di Stati esteri.

1.2.8.3 Restituzione di informazioni degne di protezione giunte nelle mani di privati

Si è esaminato se, per una rapida realizzazione della protezione delle informazioni, sarebbe stato essenziale che i supporti di informazioni contenenti informazioni degne di protezione giunti nelle mani di terzi senza il consenso dell’autorità competente potessero essere recuperati mediante decisione amministrativa diretta. Questa soluzione avrebbe permesso alle autorità federali interessate di ordinare, nell’ambito della legislazione in materia di procedura amministrativa (vale a dire senza precedente procedimento penale o civile), la restituzione o la distruzione dei supporti di informazioni in questione. Tuttavia, poiché presumibilmente una simile disposizione sarebbe estremamente controversa, in particolare nell’ottica della libertà di stampa, e incontrerebbe una forte opposizione politica, si rinuncia a un disciplinamento in tal senso.

1.2.8.4 Messa in pericolo della sicurezza a causa della diffusione di informazioni da parte di privati

Al di fuori delle fattispecie penali in senso stretto, oggi non esistono basi legali che consentano alle autorità di impedire la diffusione di informazioni private la cui divulgazione può comportare minacce o pericoli rilevanti per la collettività e per lo Stato. Si pensa in particolare ai piani di fabbricazione di determinate armi, ai dati di laboratorio, ai piani di talune infrastrutture ecc. Si è esaminato se fosse il caso di prevedere la facoltà per i servizi federali materialmente competenti di vietare nel caso particolare, nell’ambito di una procedura amministrativa, la pubblicazione di questo tipo di informazioni, o di obbligare i loro detentori ad adottare misure di sicurezza previste dalla legge (classificazione delle informazioni, svolgimento di controlli di sicurezza relativi alle persone o di una procedura di sicurezza relativa alle aziende). Una normativa in tal senso comporterebbe però una sensibile ingerenza nei diritti fondamentali protetti di terzi e si scontrerebbe probabilmente a una consistente opposizione politica.

1.2.8.5 Integrazione di normative esistenti in materia di protezione delle opere

Di per sé, è incontestato che la sicurezza delle informazioni (inclusa la protezione dei mezzi TIC) e i CSP presentino un nesso relativamente stretto con la protezione delle opere, vale a dire con la protezione degli edifici e delle installazioni della Confederazione. Attualmente la materia è disciplinata in vario modo da diverse disposizioni legali di struttura piuttosto disparata (cfr. in ambito militare la legge federale concernente la protezione delle opere militari, in ambito civile per es. gli art. 22-24 LMSI, l’art. 62f LOGA, l’art. 69 LParl e l’art. 25a LTF). L’esame effettuato ha messo in luce che, pur essendo auspicabile armonizzare in una certa misura queste disposizioni o creare una base legale uniforme, un simile intervento, data la sua portata sul piano materiale e organizzativo, andrebbe al di là del quadro del presente progetto. L’avamprogetto contiene tuttavia due disposizioni sulla protezione fisica delle informazioni e dei mezzi TIC. Le competenze attuali in materia di protezione delle opere non vengono però messe in discussione.

1.3 Organizzazione della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione

Nella sua decisione del 12 maggio 2010, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di esaminare, in occasione dell’elaborazione dell’avamprogetto, se e in quale misura le competenze e responsabilità esistenti in materia di sicurezza delle informazioni corrispondessero alle odierne esigenze. In particolare, occorreva anche esaminare se convenisse raggruppare i vari comitati interdipartimentali operanti in quest’ambito. Sebbene il mandato d’esame riguardasse, in linea di principio, soltanto l’Amministrazione federale, i risultati ottenuti forniscono tuttavia importanti riscontri in merito all’organizzazione della sicurezza delle informazioni per tutte le autorità.

1.3.1 Organizzazione attuale della sicurezza delle informazioni nell’Amministrazione federale

Nell’Amministrazione federale, le competenze e le responsabilità in materia di protezione delle informazioni sono disciplinate da atti normativi ed enti regolamentatori diversi a seconda del tipo di informazione (per es. informazioni classificate o dati personali) oppure in base al tipo di trattamento o di misura di protezione (elettronici o fisici). Di conseguenza, la Confederazione gestisce anche diverse organizzazioni parallele che si occupano di compiti principali o parziali in materia di sicurezza delle informazioni (protezione delle informazioni, protezione dei dati, sicurezza informatica, sicurezza delle opere e gestione dei rischi). Nel seguito saranno esaminate più da vicino le competenze e le responsabilità nei tre ambiti espressamente menzionati dal Consiglio federale (protezione delle informazioni, protezione dei dati e sicurezza informatica).