Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
1.3.1.1 Organizzazione della protezione delle informazioni
La protezione delle informazioni nell’Amministrazione federale è disciplinata per l’essenziale nell’OprI.
Sono previste disposizioni complementari nei cosiddetti accordi sulla protezione delle informazioni (API; cfr. anche art. 90). L’attuazione della protezione delle informazioni è decentralizzata, ma viene coordinata a livello centrale da organi ai quali non è riconosciuta la facoltà di impartire istruzioni.
Conferenza dei segretari generali (CSG): in virtù degli articoli 8 e 18 OPrI, la CSG è competente per
emanare le prescrizioni di dettaglio (catalogo di classificazione e prescrizioni in materia di trattamento) per la protezione delle informazioni. Le prescrizioni in materia di trattamento contengono anche prescrizioni di comportamento per la gestione elettronica di informazioni classificate e definiscono requisiti tecnici per quanto riguarda la sicurezza dei mezzi TIC.
Incaricati della protezione delle informazioni: in virtù dell’articolo 19 OPrI, tutti i dipartimenti e la Can-
celleria federale designano un incaricato della protezione delle informazioni. Gli incaricati della protezione delle informazioni provvedono all’attuazione della protezione delle informazioni nel proprio ambito di competenza. Sebbene l’OPrI non lo esiga, tutti i dipartimenti hanno designato ulteriori «consulenti per la protezione delle informazioni» a livello di unità amministrativa.
Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (comitato di
coordinamento): il coordinamento a livello interdipartimentale si svolge nell’ambito del comitato di coordinamento (art. 20 OPrI), il quale provvede a un’esecuzione uniforme della protezione delle informazioni in seno alla Confederazione, prepara i documenti all’attenzione della CSG e presenta a quest’ultima un rapporto ogni due anni. Coordina inoltre le sue attività con il Comitato per la sicurezza informatica (C-SI) dell’ODIC.
Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (organo di
coordinamento): in virtù dell’articolo 20a OPrI, l’organo di coordinamento, aggregato alla Protezione delle informazioni e delle opere (PIO) in seno al DDPS, ha il compito di assistere il comitato di coordinamento e gli incaricati della protezione delle informazioni. Allestisce i necessari mezzi didattici e funge da interlocutore centrale per i contatti con organi nazionali, esteri e internazionali nel settore della protezione delle informazioni. Può anche eseguire le ispezioni di sicurezza previste da trattati internazionali e altri controlli d’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale.
1.3.1.2 Organizzazione della protezione dei dati
Le basi legali applicabili al trattamento di dati personali sono contenute nelle rispettive leggi speciali. L’organizzazione della protezione dei dati in seno alla Confederazione è invece, in linea di principio, definita nella LPD e nell’OLPD. A differenza dell’OPrI, questi atti normativi si applicano anche ai privati. L’esecuzione della protezione dei dati è decentralizzata, ma a livello centrale è sottoposta alla sorveglianza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e coordinata dal Gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati, organo informale sprovvisto della facoltà di impartire istruzioni.
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT): la LPD ha istituito la figura
dell’IFPDT, con funzioni di consulenza e di sorveglianza per privati e organi della Confederazione riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. L’IFPDT vigila sul rispetto della LPD e delle altre disposizioni federali in materia di protezione dei dati da parte degli organi della Confederazione. Dal punto di vista amministrativo è subordinato alla Cancelleria federale.
Consulenti per la protezione dei dati: in virtù dell’articolo 23 OLPD, la Cancelleria federale e i diparti-
menti designano ciascuno almeno un consulente per la protezione dei dati. Questi consulenti consigliano gli organi responsabili e gli utenti, promuovono l’informazione e la formazione dei collaboratori e contribuiscono all’applicazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati. Gli organi federali comunicano con l’IFPDT tramite il loro consulente per la protezione dei dati. Nella maggior parte dei casi, sono stati designati consulenti per la protezione dei dati anche a livello di unità amministrativa.
Gruppo interdipartimentale per la protezione dei dati: la legislazione in materia di protezione dei dati
non prevede un organo competente per il coordinamento a livello interdipartimentale della protezione dei dati in seno alla Confederazione. È stato pertanto istituito un gruppo interdipartimentale informale per la protezione dei dati presieduto dal consulente per la protezione dei dati della Cancelleria federale. Ne fanno parte tutti i consulenti per la protezione dei dati dei dipartimenti, un rappresentante dell’IFPDT e uno dei Servizi del Parlamento. Il gruppo provvede in particolare a un’esecuzione uniforme e coordinata della protezione dei dati in seno alla Confederazione, difende gli interessi della prassi nei confronti dell’IFPDT e si occupa di organizzare manifestazioni formative.