Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 6 pagine
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Rapporto
1 Genesi del progetto
1.1 Iniziativa cantonale
Depositata il 16 giugno 2010 dal Cantone di Berna, l’iniziativa cantonale chiede di modificare la legislazione sulla protezione delle acque così da autorizzare, in via eccezionale, lo spostamento e la contemporanea rivalutazione di corsi d’acqua naturali (non arginati e non corretti) quando la creazione di una nuova discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato lo rende assolutamente indispensabile.
Riunitasi il 26 aprile 2011, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S; di seguito: la Commissione) ha esaminato l’iniziativa cantonale e sentito una rappresentanza del Cantone di Berna. Ha aderito alla richiesta dell’iniziativa e, con 9 voti contro 0 e 4 astensioni, ha deciso di darvi seguito per esaminare nel dettaglio come migliorare la situazione.
Conformemente all’articolo 116 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl1), la decisione della Commissione ha richiesto il consenso della commissione competente del Consiglio nazionale. Il 21 giugno 2011, la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha esaminato l’iniziativa cantonale, approvando con 22 voti la decisione di darvi seguito.
Dopo le decisioni delle due commissioni e in virtù degli articoli 117 capoverso 2 e 111 capoverso 1 LParl, la Commissione è stata incaricata di elaborare entro due anni un proprio progetto.
1.2 Lavori della Commissione
Riunitasi il 17 gennaio e il 23 marzo 2012, la Commissione si è occupata dell’attuazione dell’iniziativa. Il 23 marzo 2012, la Commissione ha adottato il progetto di legge allegato che invia in consultazione (art. 112 cpv. 2 LParl).
Nel suo lavoro, la Commissione è stata coadiuvata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
2 Punti essenziali del progetto preliminare
L’articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc2) elenca in modo esaustivo i casi in cui i corsi d’acqua possono essere arginati o corretti: se la protezione dell’uomo o di beni materiali importanti lo esige (lett. a), se l’arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o