Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 6 pagine

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per sfruttare le forze idriche (lett. b) e, infine, se in tal modo si migliora un corso d’acqua già arginato o corretto (lett. c). Un’arginatura o una correzione di un corso d’acqua naturale è possibile per gli scopi menzionati alle lettere a e b dell’articolo 37 capoverso 1 LPAc, altrimenti la legislazione limita gli interventi nei tracciati naturali dei corsi d’acqua a quelli già arginati o corretti.

Il Cantone di Berna ha dovuto affrontare il problema della protezione molto forte dei corsi d’acqua naturali quando ha esaminato un progetto di discarica per materiale di scavo non inquinato, che avrebbe reso necessario intervenire su un torrente di una vallata delle Alpi bernesi.

Per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato (di seguito: materiale di scavo) è opportuno prevedere possibilità di conferimento in discarica che non contemplino distanze di trasporto troppo lunghe. Si eviterebbero così i carichi inquinanti che comporta il trasporto di questo tipo di materiale su lunghe distanze, in particolare dalle vallate alpine turistiche. Poiché è irragionevole rinunciare forzatamente, a causa di piccoli corsi d’acqua naturali, a impiantare una discarica per materiale di scavo non inquinato, è giustificato un allentamento della legge sulla protezione delle acque per rendere possibili eccezioni in queste particolari situazioni, che presumibilmente si presentano soprattutto nelle vallate laterali alpine e prealpine, dove lo spazio a disposizione è limitato.

3 Commento alla modifica della LPAc

Art. 37 cpv. 1 lett. a

Con la modifica dell’articolo 37 capoverso 1 lettera a, il rinvio tra parentesi alla disposizione di legge, non più in vigore, su misure edilizie per la protezione contro le piene è sostituito dal rinvio alla disposizione attualmente in vigore. Il contenuto della disposizione non viene sostanzialmente modificato.

Art. 37 cpv. 1 lett. bbis

L’articolo 37 capoverso 1 LPAc è integrato dalla nuova lettera bbis che consente di spostare piccoli corsi d’acqua, anche non arginati, quando una discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato può essere impiantata soltanto in una determinata ubicazione, identificata sulla base di una valutazione completa con ponderazione di tutti gli interessi che esclude ogni altro luogo. Conformemente alle prescrizioni della Confederazione già oggi vigenti sui rifiuti, la discarica deve inoltre essere prevista nei piani direttori cantonali e la sua necessità va spiegata in maniera motivata e va documentata nella pianificazione della gestione dei rifiuti dei Cantoni.

I requisiti da soddisfare nella correzione di un corso d’acqua sono menzionati all’articolo 37 capoverso 2 LPAc: le funzioni ivi elencate devono continuare a essere garantite dopo lo spostamento del corso d’acqua e lo stato ecomorfologico di quest’ultimo non deve essere deteriorato. In caso di corsi d’acqua già arginati o corretti, l’intervento deve portare a un miglioramento della situazione. Anche le altre disposizioni rilevanti del diritto sulla protezione dell’ambiente vanno rispettate.