Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 6 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Il progetto non ha alcuna ripercussione sulle finanze o sull’effettivo del personale.

4.2 Idoneità all’attuazione

Il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera bbis sarà applicato solamente in casi eccezionali. L’applicabilità si limita alle discariche nelle quali viene depositato materiale di scavo esclusivamente non inquinato. Nelle prescrizioni della Confederazione sui rifiuti, già oggi si definisce chiaramente con valori limite quando il materiale di scavo è considerato non inquinato. La disposizione è quindi molto chiara a tal proposito. Come finora, i Cantoni possono procedere alla prova del vincolo ubicativo e alla conseguente valutazione dell’ubicazione nel quadro degli strumenti dei piani direttori e della pianificazione della gestione dei rifiuti. La disposizione è dunque idonea all’attuazione.

4.3 Altre ripercussioni

Guardando al carico inquinante, è generalmente indicato trasportare il materiale di scavo su distanze il più possibile corte (presupposta un’applicazione proporzionata della disposizione derogatoria in situazione eccezionale).

Anche nell’ottica del turismo è opportuno minimizzare simili trasporti di materiale di scavo non inquinato.

L’intervento non deve pregiudicare le funzioni naturali del corso d’acqua. Ciò significa che si può escludere anche un deterioramento della qualità dell’acqua di quest’ultimo.

5 Rapporto con il diritto europeo

Dal diritto europeo non deriva alcun obbligo della Svizzera con il quale il progetto non è compatibile.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sull’articolo 76 della Costituzione federale (Cost.3), che assegna alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione delle acque.

3 RS 101