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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine
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100. Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 5 capo-
verso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento
(RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1), coordinate degli edifici
Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; rilevazione basata sui
registri, collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)
Possibilità di ampliamento: –
Fonte dei dati: Registro federale degli edifici e delle
abitazioni (REA) nonché registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria
Data della rilevazione: Trimestralmente
Periodicità: Annuale
Partecipanti all’esecuzione: Uffici cantonali e comunali delle costru-
zioni (nell’ambito dell’aggiornamento del REA) e servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali: –