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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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100. Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni

Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all’articolo 5 capo-

verso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento

(RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1), coordinate degli edifici

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale; rilevazione basata sui

registri, collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)

Possibilità di ampliamento: –

Fonte dei dati: Registro federale degli edifici e delle

abitazioni (REA) nonché registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria

Data della rilevazione: Trimestralmente

Periodicità: Annuale

Partecipanti all’esecuzione: Uffici cantonali e comunali delle costru-

zioni (nell’ambito dell’aggiornamento del REA) e servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri

Disposizioni speciali: –