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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi; il computo (netting) di operazioni; il coordinamento e la conferma dei pagamenti da effettuare e dei trasferimenti di valori mobiliari.

e. svolgimento (settlement): l’adempimento degli impegni che le parti contraenti assumono al momento della conclusione dell’operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari.

f. offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o di permuta di azioni, buoni di partecipazione o di godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai titolari di azioni o di altri titoli di partecipazione.

g. informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera.

Titolo 2: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni per l’autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

1 Le seguenti infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA):

a. una borsa ai sensi dell’articolo 25;

b. un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 25;

c. un sistema di negoziazione organizzato ai sensi dell’articolo 25, che consente il commercio multilaterale;

d. una controparte centrale ai sensi dell’articolo 43;

e. un ente di custodia centrale ai sensi dell’articolo 55;

f. un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 66.

2 I sistemi di negoziazione organizzati che non consentono un commercio multilaterale e i sistemi di pagamento di cui all’articolo 73 necessitano di un’autorizzazione e sottostanno alle disposizioni della presente legge, solo se lo scopo di tutela che essa si prefigge lo impone. Il Consiglio federale stabilisce i criteri.

3 Un’infrastruttura del mercato finanziario, esercitata dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato, è eccettuata per questa attività dall’autorizzazione e dalla vigilanza della FINMA.

4 Un’infrastruttura del mercato finanziario può essere iscritta nel registro di commercio solo dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.