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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
c. dimostrare di possedere le qualifiche specialistiche necessarie.
2 I partecipanti qualificati a un’infrastruttura del mercato finanziario devono godere anch’essi di una buona reputazione e il loro influsso non deve andare a scapito di un’attività commerciale prudente e solida.
3 Per partecipante qualificato a un’infrastruttura del mercato finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei voti o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività commerciale.
4 Ogni persona deve effettuare una notifica alla FINMA prima di poter acquistare o alienare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata di cui al capoverso 3 a un’infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una partecipazione qualificata è aumentata o ridotta in modo da raggiungere, superare o non superare le soglie del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei voti.
5 L’infrastruttura del mercato finanziario notifica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 4 non appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all’anno.
Art. 8 Prestazioni di servizi accessorie
1 Una persona giuridica può esercitare solo un’infrastruttura del mercato finanziario. Fa eccezione l’esercizio di un sistema di gestione delle operazioni su titoli e di un servizio centrale di custodia quale ente di custodia centrale.
2 Per fornire prestazioni di servizi accessorie, per le quali in virtù delle leggi sui mercati finanziari occorre procurarsi un’autorizzazione o un’approvazione, è necessaria una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l’osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione.
3 Qualora la fornitura di una prestazione di servizi accessoria, non soggette ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari, aumenti i rischi di un’infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere l’adozione di misure organizzative o la messa a disposizione di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.
Art. 9 Scorporo
1 Se un’infrastruttura del mercato finanziario intende scorporare prestazioni di servizi essenziali, come in particolare la gestione dei rischi, necessita dell’approvazione preliminare della FINMA. Nel caso di un’infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA deve sentire preliminarmente la BNS.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario disciplina i diritti e gli obblighi reciproci in una convenzione scritta con il fornitore delle prestazioni di servizi.