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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 4 Condizioni di autorizzazione

1 Ha diritto all’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni supplementari di autorizzazione applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.

2 Le infrastrutture del mercato finanziario classificate di rilevanza sistemica dalla BNS devono inoltre adempiere i requisiti della sezione 2.

3 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni di autorizzazione, nel caso in cui ciò sia necessario per attuare standard internazionali riconosciuti. È fatta salva la competenza della BNS di stabilire particolari requisiti per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22.

4 La FINMA può emanare disposizioni tecniche d’esecuzione nel proprio ambito di vigilanza.

Art. 5 Modifica delle circostanze

1 Se i fatti su cui si fondano l’autorizzazione o l’approvazione mutano, l’infrastruttura del mercato finanziario deve procurarsi preliminarmente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA per proseguire la propria attività.

2 La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture estere riconosciute del mercato finanziario.

Art. 6 Organizzazione

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve essere una persona giuridica di diritto svizzero, con sede e amministrazione principale in Svizzera.

2 Essa deve disporre di regole adeguate di conduzione dell’impresa e di un’organizzazione adeguata alla sua attività commerciale che garantiscano l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge. Vanno segnatamente designati organi particolari, da un canto, per la gestione aziendale e, d’altro canto, per la direzione suprema, la vigilanza e il controllo e delimitate le competenze tra questi organi in maniera tale che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione aziendale. L’infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze negli statuti e nel regolamento organizzativo.

3 Essa identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi mediante procedure e strumenti adeguati e predispone un sistema efficace di controllo interno. Ordina in particolare una revisione interna indipendente dalla gestione aziendale e una compliance separata da unità aziendali operative.

Art. 7 Garanzia

1 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono:

a. godere di una buona reputazione;

b. offrire la garanzia di un’attività commerciale irreprensibile; e