Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente disegno di legge è conciliabile con gli impegni internazionali della Svizzera. In qualità di Stato firmatario, in particolare della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Svizzera è tenuta ad attuare le corrispondenti disposizioni e a riprendere la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tutti i procedimenti penali fiscali rimandano alla DPA. In questo modo sono garantiti il rispetto sistematico dei principi del diritto penale nei procedimenti, i diritti concessi dal diritto penale agli imputati, la chiara definizione dei provvedimenti d’inchiesta a disposizione nonché la proporzionalità della loro applicazione.

5.3 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede alcun assoggettamento al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).