Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

delle multe) non determina obbligatoriamente multe meno elevate. Infatti, per attenuare le conseguenze del cumulo, già oggi nella prassi vengono spesso comminate multe singole meno elevate di quanto sarebbe opportuno.

La possibilità concessa alle autorità fiscali di accedere ai dati bancari nell’ambito dei procedimenti per sottrazione delle imposte dirette non ha ripercussioni sulla politica di assistenza amministrativa in materia fiscale della Svizzera nei confronti dell’estero. Per contro, l’applicazione delle attuali convenzioni per evitare le doppie imposizioni nei confronti degli Stati, con i quali la Svizzera ha concluso convenzioni per evitare le doppie imposizioni secondo lo standard dell’OCSE, offre maggiori possibilità. Con l’assistenza amministrativa la Svizzera potrà chiedere a questi Stati le informazioni bancarie, se sussiste il sospetto di un reato fiscale, ovvero se è stato aperto un procedimento penale fiscale. È pertanto presumibile che aumenterà il numero delle richieste di assistenza amministrativa presentate all’estero da parte della Svizzera, ovvero soprattutto da parte delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Questo aumento delle procedure di assistenza amministrativa si ripercuoterà sicuramente sul fabbisogno di personale del Servizio per lo scambio d’informazioni in materia fiscale (SEI) dell’AFC. Al momento neppure questo dato può essere quantificato più precisamente, ma sarà costantemente aggiornato e pubblicato.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Attualmente i Cantoni conducono ogni anno circa 4000–6000 procedimenti per sottrazione d’imposta. In futuro una parte non trascurabile di questi casi potrebbe rientrare in una delle nuove fattispecie di frode fiscale. Fino ad oggi, infatti, le sottrazioni d’imposta commesse con astuzia rientravano nella stessa fattispecie di quelle commesse senza astuzia. L’applicabilità della DPA ai procedimenti penali fiscali e quindi anche ai procedimenti per sottrazione d’imposta delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni comporta cambiamenti notevoli per i Cantoni, non da ultimo di genere organizzativo. Non rimangono altre alternative, se si intende fondare il diritto penale fiscale su basi moderne.

Le autorità cantonali competenti incaricate dell’esecuzione dell’imposta federale diretta conducono già oggi i procedimenti per sottrazione d’imposta. L’applicabilità della DPA va di pari passo con un notevole ampliamento dei mezzi d’indagine a disposizione delle autorità fiscali per tutti i procedimenti penali fiscali. Come finora la maggior parte dei casi dovrebbe poter essere portata a termine senza grande dispendio. Le autorità fiscali sono però confrontate con oneri nettamente superiori a quelli attuali, soprattutto nei casi in cui le possibilità d’inchiesta procedurali devono essere pienamente sfruttate. In particolare l’audizione dei testimoni e delle persone tenute a fornire informazioni, l’organizzazione e l’esecuzione di perquisizioni domiciliari e le procedure di ricorso possono comportare in parecchi casi notevoli oneri nella conduzione dei procedimenti. In seguito ai nuovi provvedimenti d’inchiesta della DPA è presumibile che le amministrazioni cantonali delle contribuzioni debbano disporre di un numero maggiore di esperti o provvedere al perfezionamento degli attuali specialisti. Per le amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni sono pertanto previste ripercussioni in termini di effettivi di personale e dei