Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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rispettivi costi di formazione e di investimento. Al momento non è ancora possibile quantificare l’entità di queste maggiori spese.
Attualmente la vigente fattispecie della frode fiscale è giudicata in modo analogo alla sottrazione d’imposta. Sebbene questa fattispecie sia frequentemente adempiuta
– perlomeno con riferimento ai suoi elementi costitutivi oggettivi (è sufficiente utilizzare una falsa contabilità) – nella prassi i procedimenti per frode fiscale sono estremamente rari. I tribunali penali devono pertanto occuparsi solo raramente di reati fiscali, ragione per cui l’eliminazione di questi procedimenti non dovrebbe ripercuotersi in modo tangibile sulle autorità giudiziarie penali cantonali.
Si devono invece attendere notevoli cambiamenti per un altro motivo: in futuro i tribunali penali saranno competenti per il giudizio dei reati fiscali nei casi in cui l’imputato chiede il rinvio a giudizio oppure se per la frode fiscale o la frode fiscale qualificata risulta opportuna la pena detentiva. Nel diritto vigente la competenza di giudicare i ricorsi contro le condanne inflitte per reati fiscali spetta alle commissioni cantonali di ricorso e ai tribunali amministrativi cantonali. In virtù delle modifiche proposte, questi casi rientreranno d’ora in poi nella competenza dei tribunali penali. Le attuali commissioni cantonali di ricorso rispettivamente i tribunali amministrativi cantonali perdono quindi la loro competenza di giudicare le infrazioni fiscali. Il loro onere di lavoro si sposta quindi in direzione delle autorità penali. Quest’ultime devono acquisire conoscenze specialistiche affinché in futuro possano effettuare qualificazioni fiscali ed eventualmente calcolare le imposte sottratte. Di conseguenza, presso i giudici e i pubblici ministeri vi è una notevole necessità di formazione.
Nel corso dei lavori ulteriori si tratterà di quantificare i maggiori oneri finanziari e di personale consecutivi alle modifiche proposte.
4.3 Ripercussioni per l’economia
Queste modifiche non comportano ripercussioni per l’economia.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Le modifiche proposte si fondano sulle medesime basi costituzionali degli atti da modificare:
secondo l’articolo 129 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Secondo il capoverso 2 della medesima disposizione l’armonizzazione si estende tra l’altro alla procedura e alle disposizioni penali. Conformemente all’articolo 123 capoverso 2 Cost. l’organizzazione dei tribunali compete invece ai Cantoni.
La competenza legislativa della Confederazione in materia di imposta sul valore aggiunto risulta dall’articolo 130 Cost., mentre quella in materia di imposta preventiva e di tasse di bollo risulta dall’articolo 132 Cost. Nella fattispecie si tratta di un’ampia competenza legislativa federale che comprende anche il diritto procedurale.