Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine

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circolazione delle persone» del 21 giugno 1999 (ALC), nonché l'accordo AELS. Su queste basi la Svizzera ha adottato la menzionata direttiva UE 2005/36/CE, che viene utilizzata ai fini del riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e gli stati membri UE. Anche CRS si chiede se lo specifico regolamento si applichi esclusivamente agli accordi presi al di fuori dell'UE e dell'AELS o a tutti gli accordi.

CURAVIVA lamenta la mancata menzione dell'equipollenza dei diplomi stranieri a livello SSS.

Altri

SIN chiede che l'UFSP, alla luce dell'ampia conoscenza delle professioni sanitarie, assuma una posizione di rilievo nel riconoscimento dei diplomi esteri.

BFG ritiene che l'articolo 9 non faccia chiarezza sul riconoscimento futuro dei diplomi conseguiti nella formazione professionale di base (ISCED 3).

Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale

Osservazioni generali sul capitolo 5

BFG chiede una verifica della terminologia nel titolo del capitolo 5 («esercizio della professione nel settore privato»). Occorre tener conto del fatto che secondo la prassi vigente nei Cantoni nel settore delle professioni mediche i requisiti relativi all’autorizzazione all’esercizio della professione e al coordinamento dei percorsi di trattamento complessi devono essere soddisfatti anche per l’attività negli istituti di cui all’articolo 36a LAMal.

In merito agli articoli 11-14 AP-LPSan, FHO, BFH-FG, CP e socziologie osservano che dovrebbe essere menzionata l’iscrizione nel registro da parte dell’autorità cantonale competente.

Sezione 1: Esercizio della professione Articolo 10 Obbligo di autorizzazione

Cantoni

BS accoglie favorevolmente la terminologia unificata con la LPPsi e la LPMed riveduta («esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale»).

VD accoglie favorevolmente il fatto che l’avamprogetto non subordini l’attività dipendente a un’autorizzazione. I datori di lavoro stessi sono in grado di verificare nel registro dei titoli se le persone dispongono di una formazione adeguata. Per VD è difficile valutare quali persone lavorino sotto la propria responsabilità professionale e auspica una definizione più precisa. In merito al disciplinamento dell’autorizzazione, VD constata che la LPSan non comporta alcuna modifica della prassi sul proprio territorio.

VS osserva che la disposizione non modifica la prassi del Cantone.

BS indica che presumibilmente nella pratica per le autorità che rilasciano l’autorizzazione non è sempre chiaro se una persona (senza funzioni dirigenziali) eserciti la professione sotto la propria responsabilità professionale.

SO sostiene l’obbligo di autorizzazione dell’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e propone la creazione di un registro nazionale interdisciplinare per consentire ai Cantoni di svolgere in modo efficiente la funzione di vigilanza.