Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 104 pagine

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dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), nonché l'accordo AELS. Su queste basi la direttiva 2005/36/CE è stata adottata e utilizzata ai fini del riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. TI esprime parere simile.

Analogamente, BS, LU, OW, SG, ZG e CDS avanzano la questione se la regolamentazione in questione si applichi soltanto agli accordi al di fuori dell'UE e dell'AELS o alla totalità degli accordi.

ZH trova corretto che anziché basarsi su una verifica delle competenze professionali ci si basi su accordi tra Stati, il che rappresenta un grande risparmio in termini di costi amministrativi.

TI non comprende la necessità di una verifica basata sui singoli casi. Ciò non è in sintonia con la LPMed né con le disposizioni della Svizzera in tema di migrazione, anche se tale verifica è già prevista nella LPPsi.

VS chiede che venga chiarito meglio se il riconoscimento dei diplomi esteri riguardi solo gli Stati UE/AELS o tutti gli Stati.

Economia

USS è d'accordo sulle norme per il riconoscimento dei diplomi esteri. Gli accordi bilaterali vanno salvati.

Associazioni professionali

physioswiss, physio Zentralschweiz, physio beider Basel, physio Genève, physio Fribourg, physio St. Gallen-Appenzell, OPS, OdA Santé e ASMTT giudicano importante il regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

ASI, GIC SwissANP, FSL, ASE, FSAS e SIGA chiedono che l'UFSP, alla luce dell'ampia conoscenza delle professioni sanitarie, assuma una posizione di rilievo nel riconoscimento dei diplomi esteri.

DLV chiede che la SEFRI assuma il compito di riconoscimento dei diplomi esteri per logopedisti professionisti attivi in ambito clinico (ai sensi della LAMal) o che deleghi tale mansione a terzi. Un riconoscimento da parte della CDPE non avrebbe senso in ambito clinico. Ai logopedisti stranieri con ottima formazione clinica non dovrebbe essere imposta alcuna qualifica successiva in tema di pedagogia curativa. Una non distinzione degli specifici settori di attività (clinico/pedagogico curativo) indurrebbe i professionisti stranieri a non presentare alcuna richiesta di riconoscimento del proprio titolo.

SPV e Swiss Dental Hygienists considerano importante la verifica caso per caso. Le disposizioni sul riconoscimento dei diplomi esteri sarebbero valide per tutte le professioni sanitarie (anche al di fuori delle SUP).

FSO chiede che, nell'ambito del riconoscimento dei titoli, venga controllata anche la durata di svolgimento dell'attività professionale e presenta una proposta di testo.

Settore della formazione

Kalaidos e CRUS sono sostanzialmente d'accordo sulle norme per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Conferenza SSS accoglie positivamente il regolamento nell'interesse di una maggiore chiarezza delle procedure.

careum condivide le norme.

Organizzazioni e istituzioni sanitarie

CRS sottolinea che nel rapporto esplicativo è necessario indicare in maniera corretta che per accordo, ai sensi del capoverso 1 lettera a, non è intesa la direttiva ivi menzionata ma l'«Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera