Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/138: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza sulla tratta di esseri umani) · 9 pagine
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1 Situazione iniziale
L’Ufficio federale di polizia ha condotto dall’8 febbraio al 1° maggio 2013 un’indagine conoscitiva presso i Cantoni e le organizzazioni e associazioni interessate concernente l’avamprogetto di ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani).
Tutti i Cantoni e le trenta organizzazioni e associazioni interessate hanno espresso il proprio parere. I partecipanti all’indagine sono elencati nel capitolo 4 del presente rapporto.
2 Osservazioni generali
I Cantoni giudicano favorevolmente l’avamprogetto di ordinanza contro la tratta di esseri umani nel suo complesso e ne approvano la sostanza. Le organizzazioni appoggiano l’orientamento conferito all’avamprogetto. La Croce Rossa Svizzera,
l’OSAR, World Vision, Terre des Femmes Svizzera, Unia, Amnesty International,
l’ADF, la Federazione svizzera delle donne protestanti, il Consiglio svizzero per la pace e il VSJF rinviano mutatis mutandis al parere del FIZ il quale appoggia
l’avamprogetto. Si sono invece espressi negativamente il Centre Patronal e l’UDC. Il Centre Patronal è contrario all’avamprogetto e lo considera superfluo poiché reputa che gli strumenti giuridici esistano già e dubita dell’utilità della nuova ordinanza.
L’UDC respinge le misure previste dall’ordinanza ritenendole inefficaci per combattere la tratta di esseri umani e fonte di costi e burocrazia inutili. Inoltre considera che l’ordinanza dovrebbe limitarsi a trasporre le esigenze assolutamente obbligatorie poste dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani e integrarle nelle strutture già esistenti. I Cantoni seguenti accolgono l’avamprogetto senza alcuna riserva: AG, AI, BS, GL, GR, JU, NW, TG, UR, VS, ZG. LU insiste sul fatto che la competenza della lotta contro la tratta di esseri umani rimane una prerogativa delle autorità cantonali. SO ritiene importante che il Codice penale stabilisca una formulazione più severa della tratta di esseri umani. Tutti i Cantoni e le organizzazioni che hanno partecipato all’indagine conoscitiva criticano ampiamente l’entità degli aiuti finanziari. Alla luce dei costi reali generati dall’assistenza alle vittime, i Cantoni BL,
GE, NE, VD, SH e ZH considerano l’importo di 200 000 franchi di aiuti finanziari concessi dalla Confederazione palesemente insufficiente per tutta la Svizzera. Il FIZ evidenzia che solo i costi legati alle proprie attività di educazione e di sensibilizzazione ammontano a una spesa annuale di 130 000 franchi e che i propri costi per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze sono pari a 220 000 franchi all’anno. Anche il FIZ ritiene pertanto che gli aiuti finanziari previsti dalla Confederazione siano manifestamente troppo bassi. Oltre alle organizzazioni, sottoscrivono il parere del FIZ anche la Missione cristiana per i Paesi dell’Est e l’Unione delle città svizzere.
VD osserva che se la Confederazione desidera impegnarsi maggiormente a favore delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare al fine di aumentare le probabilità di risalire agli autori della tratta e di perseguirli, occorrerebbe fin dall’inizio della procedura penale garantire il rilascio di un permesso, anche limitato nel tempo, alle vittime che desiderano restare in Svizzera. VD aggiunge inoltre che sarebbe stato utile ampliare le competenze del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) nel settore di assistenza o coordinazione dell’assistenza alle vittime che non rientrano nel campo di applicazione della legge sull’aiuto alle vittime (LAV) perché domiciliate e vittime di reato all’estero. SZ rileva