Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/138: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza sulla tratta di esseri umani) · 9 pagine

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che in materia di tratta di esseri umani e traffico di migranti, occorrerà fare in modo che le azioni di SCOTT e della PSC siano coordinate con quelle intraprese dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). Secondo AR sarebbe auspicabile che le misure di assistenza alle vittime vengano definite in modo preciso al fine di distinguerle dalle misure previste dalla LAV. La CFM suggerisce di conferire maggiore orientamento internazionale e transnazionale alle misure di prevenzione. Il Sit propone di integrare alla presente riflessione il concetto di sfruttamento della forza lavoro come forma di tratta di esseri umani a tutti gli effetti e appoggia la concessione di sussidi ai programmi di prevenzione in tale ambito.

3 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’avamprogetto

Qui di seguito sono riportati esclusivamente le sezioni e gli articoli che sono stati oggetto dei pareri trasmessi dai partecipanti alla consultazione.

3.1 Sezione 2: Misure di prevenzione

3.1.1 Art. 2 Tipi di misure e scopo

FR ritiene necessario precisare che le misure si rivolgono sia alle persone vulnerabili, ovvero alle potenziali vittime, sia ai professionisti che operano nel settore della prevenzione. Secondo SH nella presente disposizione occorre inserire esplicitamente che l’assistenza alle vittime costituisce un elemento essenziale della prevenzione. GE sottolinea l’importanza di non dimenticare, tra le misure di prevenzione elencate nell’articolo 2 capoverso 1, quelle attuate da terzi nell’ambito specifico dello sfruttamento della forza lavoro. GE ritiene inoltre necessario garantire alle vittime una sistemazione e un’assistenza intensiva e personalizzata, in particolare un sostegno psicosociale, al fine di evitare che le vittime ritornino dai loro sfruttatori. Secondo BL sarebbe auspicabile aggiungere nell’articolo 2 capoverso 3 che le misure di prevenzione contribuiscono a individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta e dunque a fare in modo che queste ultime non ricadano nel circuito dello sfruttamento. Il FIZ, l’Unione svizzera delle donne cattoliche e la CSP condividono tale parere e aggiungono che occorrerebbero misure di accompagnamento volte a rompere il ciclo del «retrafficking» e a rendere possibile l’integrazione delle vittime nella società. Hanno espresso la medesima opinione anche la FSPE e la CFIG, le quali propongono d’inserire le stesse considerazioni in merito ai minori vittime della tratta di esseri umani. Riguardo ai commenti all’articolo 2 capoverso 3 lettera a dell’avamprogetto, il FIZ constata che le misure per limitare l’offerta mediante restrizioni di entrata nel nostro territorio, sono pregiudizievoli per le potenziali vittime e risultano inefficaci per combattere la tratta di esseri umani.