Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/138: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza sulla tratta di esseri umani) · 9 pagine
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3.1.2 Art. 3 Misure della Confederazione
Per quanto concerne l’articolo 3 capoverso 1 lettera a, TI insiste sulla necessità di attuare campagne informative ponendo un accento sovraregionale piuttosto che nazionale. In merito all’articolo 3 capoverso 1 lettera b l’SFM sottolinea che la ricerca e l’intervento sono due elementi complementari e devono essere pertanto considerati separatamente nella concessione di mezzi finanziari affinché non entrino in concorrenza tra loro. Riguardo al capoverso 3 del medesimo articolo, TI auspica inoltre l’allestimento di una lista esemplificativa che chiarisca la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. GE e Aspasie chiedono di precisare l’espressione «importanti attori privati» di cui al capoverso 3; l’associazione intende chiaramente le organizzazioni a scopo ideale il cui obiettivo è quello di difendere direttamente o indirettamente i diritti delle vittime della tratta di esseri umani.
3.1.3 Art. 4 Misure di terzi
BE auspica una formulazione più vincolante affinché le organizzazioni possano avere una certezza minima in merito agli aiuti finanziari loro concessi. NE ritiene che il gruppo di destinatari degli aiuti finanziari debba essere definito più chiaramente. In merito all’articolo 4 capoverso 2 si chiede inoltre perché il campo di applicazione è limitato alle organizzazioni attive in Svizzera se, in virtù dell’articolo 182 del Codice penale, è punibile anche chi commette il reato della tratta di esseri umani all’estero. Secondo il FIZ e l’Unione svizzera delle donne cattoliche gli importi menzionati nei commenti alla presente disposizione sono troppo esigui. Di conseguenza occorrerebbe che gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione non siano soggetti a limiti bensì accordati sulla base di un credito annuale approvato dal Parlamento. L’SFM è contrario a limitare gli aiuti finanziari tramite un tetto massimo. Infatti, i sussidi necessari possono essere stabiliti soltanto sulla base di una valutazione delle esigenze degli attori coinvolti (Confederazione, Cantoni, ONG ecc.). Secondo la CSP, tali aiuti dovrebbero essere fissati soltanto in seguito a un’analisi approfondita e accurata delle spese sostenute finora o a una stima dei costi effettivi generati dalle «attività regolari» di cui all’articolo 2 dell’avamprogetto di ordinanza e questo riguardo a tutte le organizzazioni interessate.
3.2 Sezione 3: Aiuti finanziari
3.2.1 Art. 5 Principio
Anche in questo caso BE desidera una formulazione più vincolante che permetta alle organizzazioni di avere una certezza minima in merito agli aiuti finanziari che dovrebbero essere loro concessi. Tenuto conto dello scopo perseguito e del fatto che l’importo concesso dovrà contribuire alle attività di prevenzione svolte su tutto il territorio della Confederazione, GE considera che l’importo previsto di 200 000 franchi sia piuttosto esiguo. Ritiene inoltre auspicabile e necessario che i mezzi finanziari disponibili possano essere adeguati in funzione dei bisogni. Il FIZ chiede che la con-