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Consultazione 2012/146: Progetto della nuova ordinanza del DFGP sui tassametri e i relativi commenti · 10 pagine

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Ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam)

del …

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) 1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti per i tassametri;

b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;

c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai tassametri impiegati in un veicolo per determinare il prezzo della corsa.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. tassametro: un dispositivo che funziona insieme a uno strumento per determinare la distanza percorsa, di regola un generatore di segnale, e forma con quest’ultimo un sistema globale che misura la durata e la distanza della corsa. Calcola e indica, secondo tariffa, il prezzo della corsa in base alla distanza e alla durata della corsa;

b. prezzo della corsa: l’importo dovuto per la corsa. Il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra;

c. tariffa: metodo per calcolare il prezzo della corsa in base a un prezzo iniziale fisso e una tariffa fissa per la distanza e la durata della corsa;.

d. utilizzatore: detentore registrato del veicolo nel quale è installato il tassametro.

RS ..........

1 RS 941.210

2013–...... [PROGETTO, 28.03.2013]1