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Consultazione 2012/146: Progetto della nuova ordinanza del DFGP sui tassametri e i relativi commenti · 10 pagine

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fine di consentire la lettura di detti valori tramite un altro strumento.

15.3 Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione

dei valori totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri.

16 È consentito il cambiamento automatico delle tariffe a causa:

- della distanza percorsa;

- della durata della corsa;

- dell’ora;

- della data;

- del giorno della settimana.

17 Se le caratteristiche del taxi sono importanti per l’attendibilità del tassame-

tro, quest’ultimo deve essere munito dei mezzi per proteggere il collegamento del tassametro al taxi sul quale è installato.

18 Ai fini delle prove successive all’installazione, il tassametro deve essere

provvisto della possibilità di verificare separatamente la precisione della misurazione dei tempi e della distanza e la precisione dei calcoli.

19 Il tassametro e le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbri-

cante devono essere tali che, una volta completata l’installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non sia possibile alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che rappresenta la distanza percorsa. 20 Il requisito essenziale generale della protezione dalle frodi va adempiuto in

modo tale da tutelare gli interessi del cliente, del tassista, del datore di lavoro del tassista e delle autorità fiscali.

21 Il tassametro deve essere concepito in modo da rispettare gli errori massi-

mi tollerati senza regolazione per un anno di impiego normale.

22 Il tassametro deve essere dotato di un orologio a tempo reale che indica

l’ora e la data, una delle quali o entrambe possono essere usate per il cambiamento automatico delle tariffe. I requisiti l’orologio a tempo reale sono i seguenti:

- l’indicazione del tempo deve avvenire con un’accuratezza dello 0,02 %;

- la correzione dell’orologio consentita non deve essere di oltre 2 minuti la settimana. La correzione per l’ora solare e l’ora legale è automatica;

- deve essere vietata la correzione, automatica o manuale, durante la corsa.

23 I valori relativi alla distanza percorsa e al tempo trascorso, qualora visua-

lizzati o stampati ai sensi della presente direttiva, debbono essere indicati nelle unità di misura seguenti:

Distanza percorsa:

- chilometri.

[PROGETTO, 28.03.2013]7