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Consultazione 2012/146: Progetto della nuova ordinanza del DFGP sui tassametri e i relativi commenti · 10 pagine
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Art. 4 Requisiti essenziali
I tassametri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato
La conformità dei tassametri ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, di cui all’allegato 2 OStrM:
a. esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
b. esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
c. dichiarazione di conformità basata su una garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 L’utilizzatore deve sottoporre i tassametri almeno ogni dodici mesi a una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza.
2 La procedura di cui al capoverso 1 deve essere svolta anche in seguito a qualsiasi modifica del veicolo che possa influenzare la determinazione corretta della distanza percorsa.
3 Se l’esito della misurazione non consente di garantire per i dodici mesi seguenti che non venga superato il valore doppio degli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8, il tassametro deve essere nuovamente regolato da uno specialista secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e successivamente protetto.
Art. 7 Installazione, messa in servizio e utilizzazione
1 Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 OStrM, l’utilizzatore è responsabile:
a. del rispetto delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio del tassametro;
b. della programmazione corretta del tassametro;
c. del rispetto delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di cui all’articolo 6.
2 I tassametri e gli apparecchi per determinare la distanza percorsa devono in qualsiasi momento essere protetti, per mezzo delle possibilità previste dal fabbricante, da manipolazioni.
3 Il numero di impulsi per chilometro di un generatore di segnale a distanza non deve essere modificabile.
2 [PROGETTO, 28.03.2013]