Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/146: Progetto della nuova ordinanza del DFGP sui tassametri e i relativi commenti · 7 pagine
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1 Situazione iniziale
Secondo le indicazioni dell’ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d’affari del ramo si aggira attorno ai 175-200 milioni di franchi.
A parte poche eccezioni, la Svizzera è l’unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente.
2 Obiettivo ed elementi principali della normativa
L’obiettivo principale dell’ordinanza è di proteggere i consumatori.
A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali:
• i requisiti per i tassametri;
• le procedure per l’immissione sul mercato;
• le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Nell’UE i tassametri sono disciplinati dalla direttiva relativa agli strumenti di misura1 (MID). I requisiti riguardanti tali apparecchi e le procedure per l’immissione sul mercato sono definiti in modo chiaro e adeguato. Se intende introdurre regole per l’immissione sul mercato, la Svizzera è tenuta, in virtù degli accordi bilaterali, a recepire quelle dell’UE.
La direttiva dell’UE non si pronuncia in merito ad altri dispositivi tecnici necessari per determinare il prezzo della corsa, quali in particolare i generatori di segnali per ottenere le informazioni sulla distanza percorsa. In questo ambito la Svizzera è libera di definire i propri requisiti.
La Svizzera non è vincolata dal diritto europeo neppure nella definizione delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione (p.es. l’obbligo di verifiche a scadenze regolari), come disciplinate nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)2.
Nella nuova ordinanza s’intende sfruttare questo margine di manovra. In deroga alle procedure di altri Paesi, la Svizzera intende rinunciare a una verifica successiva a scadenze regolari, evitando così, per quanto possibile, oneri amministrativi inutili. Dopo ampi accertamenti, il METAS è giunto alla conclusione che, vista la tecnologia impiegata, è sufficiente applicare ai tassametri odierni una procedura semplificata.
A tal fine l’OStrM prevede la procedura di controllo da parte dell’utilizzatore (all. 7 n. 5 OStrM). Applicando tale procedura, la responsabilità per il funzionamento corretto e il rispetto degli errori massimi tollerati dell’intero sistema spetta al detentore del taxi.
2.1 Principio
Obbligo di misurazione
L’ordinanza non prevede l’obbligo di usare un tassametro. Anche se molti interpellati hanno auspicato tale obbligo, il DFGP non ha la competenza di prescriverlo.
Spetta infatti ai Cantoni o ai Comuni dichiarare obbligatorio l’uso dei tassametri.
2.2 Definizioni
Organo competente per l’esecuzione
Secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)3, l’organo competente per l’esecuzione dell’ordinanza sui tassametri è il METAS. Quest’ultimo metterà a disposizione la necessaria infrastruttura e chiederà la collaborazione delle autorità
1
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 mar. 2004 relativa agli strumenti di misura.
2
RS 941.210
3
RS 941.206
OTam - Rapporto 28.03.2013 3/7