Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/146: Progetto della nuova ordinanza del DFGP sui tassametri e i relativi commenti · 7 pagine
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Art. 7 cpv. 2
Per la protezione si possono di regola impiegare piombi di plastica o di piombo del fabbricante. Il fabbricante indica il luogo in cui apporre i piombi.
Art. 7 cpv. 3
Nel caso dei generatori di impulsi tradizionali, normalmente installati sul cambio, il numero degli impulsi non può di regola essere modificato. In caso contrario il generatore di impulsi non può essere usato o deve essere protetto da manipolazione.
Art. 7 cpv. 4
Se le informazioni sul percorso vengono ricavate da una fonte alternativa, occorre garantire che non possano essere modificate al di fuori del tassametro.
Senza apparecchi o installazioni specifici non è possibile modificare a breve termine la programmazione di un tassametro o il sistema elettronico del veicolo. Vietando il trasporto di simili apparecchi o installazioni, si garantisce pertanto che controlli spontanei permettano di scoprire eventuali violazioni dell’ordinanza.
Il DFGP stabilisce il programma annuale per la sorveglianza del mercato da parte del METAS. È probabile che le priorità del programma prevedano controlli successivi in merito al rispetto degli articoli 5, 6 e 7.
3.5 Errori massimi tollerati
Art. 8
Gli errori massimi tollerati per il sistema globale non sono troppo severi, tuttavia sono fissati in modo tale da rispettare le esigenze dei consumatori. L’errore massimo tollerato per la distanza percorsa, pari al ± 2 per cento, agevola la gestione da parte degli utilizzatori e tiene debitamente conto del consumo dei pneumatici.
I medesimi errori massimi tollerati sono ad esempio applicati in Germania. Nella raccomandazione R 21, anche l’OIML4 prevede per la verificazione successiva un errore massimo tollerato del ± 2 % della distanza percorsa (art. 8 lett. a).
3.6 Disposizioni transitorie
Art. 9
I termini di transizione sono fissati in modo tale che gli apparecchi già acquistati possano ancora essere installati e usati durante un periodo ragionevole e non si debbano sostituire apparecchi impeccabili che funzionano bene. L’unica condizione è che soddisfino i requisiti relativi alla precisione della misurazione.
Affinché esplichino velocemente il loro effetto a favore dei consumatori, le misure per il mantenimento della stabilità di misurazione (art. 6), le prescrizioni per l’installazione e per l’uso (art. 7) e gli errori massimi tollerati (art. 8) si applicano a tutti i tassametri immediatamente dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza. Si distinguerà pertanto tra apparecchi «vecchi» e apparecchi «MID».
Art. 9 cpv. 1
Poiché in altri Paesi le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono in vigore da tempo, in Svizzera vengono impiegati tassametri che soddisfano già i requisiti dell’ordinanza. Questi tassametri sono trattati come gli apparecchi che saranno in futuro immessi sul mercato conformemente alla presente ordinanza.
Art. 9 cpv. 2
Gli apparecchi non immessi sul mercato conformemente all’articolo 5 possono ancora essere installati per due anni e utilizzati al massimo per dieci anni (a partire dall’inizio dell’anno di entrata in vigore dell’ordinanza), a condizione che siano sufficientemente precisi.
4 Organisation Internationale de Métrologie Légale OTam - Rapporto 28.03.2013 5/7