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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 5 pagine

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Art. 19, titolo e cpv. 1

Verifica dell’identità e interrogatorio sommario

(art. 26 cpv. 1tere 2 LAsi)

1Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione, nei centri speciali o nei centri esterni.

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Art. 21 cpv. 3

3Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione o dal centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi sono attribuite al Cantone d’ubicazione del centro.

Art. 23

I Cantoni designano l’ufficio presso il quale il richiedente l’asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione, il centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi o l’aeroporto. I richiedenti l’asilo devono annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

II

Disposizione finale della modifica del xx. xx. 20135

Nel caso di domande d’asilo presentate dall’estero prima del 29 settembre 2012, si applica l’articolo 10 secondo il suo tenore del 12 dicembre 2012.

III

L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19996 sull’asilo è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 41

Capitolo 4: Altri sussidi

Sezione 1: Spese per la sicurezza

(art. 91 cpv. 2terLAsi)

Art. 41

1Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. È versata un’aliquota

5RU 2013 ...

6 RS 142.312

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