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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 5 pagine
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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 4 lett. c
L’Ufficio federale della migrazione2 (UFM3) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se:
c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 capoverso 4 LAsi o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.
Art. 7a cpv. 2
2L’UFM mette a disposizione dei richiedenti l’asilo, all’aeroporto o in un centro di registrazione o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bisLAsi, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresentante legale.
Art. 9
Abrogato
Art. 10
Abrogato
1 RS 142.311
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
3 Nuovo termine giusta il n. 1 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 2013-xxx xxx