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Consultazione 2012/154: Revisione urgente della legge sull'asilo: indagine conoscitiva sull'attuazione · 5 pagine
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Art. 16bisAssegnazione e soggiorno in un centro specifico
(art. 26 cpv. 1bise 1terLAsi)
1L’UFM può assegnare un luogo di soggiorno e un alloggio collettivo (centro speciale) ai richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione. Tiene conto del principio dell’unità della famiglia. La decisione d’assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale.
2Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il comportamento dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici. Vi è violazione della sicurezza segnatamente in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità.
3Vi è disturbo considerevole dell’esercizio regolare dei centri di registrazione segnatamente qualora il richiedente l’asilo:
a. violi gravemente il regolamento del centro di registrazione, oppure
b. ripetutamente non si attenga alle regole di condotta comunicate dal responsabile del centro di registrazione allo scopo di garantire il buon funzionamento del suo centro.
4Durante la permanenza nel centro speciale, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
5Dopo il passaggio in giudicato della decisione d’allontanamento, la permanenza nel centro speciale può essere prorogata. La durata della permanenza non può superare 140 giorni dall’assegnazione.
Art. 17 Gestione dei centri esterni
(art. 26 cpv. 2terLAsi)
Per garantire il funzionamento dei centri esterni, l’UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. Tali persone sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 18 Esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni
(art. 26 cpv. 3 LAsi)
L’ordinanza del DFGP del 24 novembre 20074 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo disciplina l’esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
4 RS 142.311.23
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