Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 13 pagine

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3 Note concernenti le singole disposizioni

3.1 OFE

3.1.1 Aziende di acquacoltura (OFE art. 6, 21, 22, 23)

Art. 6

Alla lettera zbis si specifica quali aziende detentrici di animali acquatici sono considerate aziende di acquacoltura. All’articolo 21 capoverso 2 sono menzionati esplicitamente i generi di detenzione di animali che non rientrano in questa categoria di aziende. Molti Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) e la ASVC valutano negativamente il fatto che la definizione e le relative deroghe non siano oggetto del medesimo articolo. Ai fini di una migliore chiarezza, auspicano perciò che le disposizioni di cui all’articolo 6 lettera zbis e all’articolo 21 capoverso 2 vengano accorpate in un unico articolo.

Inoltre secondo la ASVC e alcuni Cantoni (BE, BS, GR, NW, OW, SZ, UR), l’inserimento degli animali acquatici del campo d’applicazione delle disposizioni relative ai pesci risulterebbe problematico. L’elenco delle principali specie di animali acquatici che dovrebbero essere oggetto delle disposizioni in esame non sarebbe esaustivo né definitivo.

Ad alcune organizzazioni (AGORA, Centre patronal, CJA JU) una frase contenuta nella versione francese («avec des techniques conçues pour porter la production de ces animaux au-delà des capacités naturelles de l’environnement») sembra poco chiara. Esse ne chiedono pertanto lo stralcio.

Art. 21

Secondo molti Cantoni (BS, FR, GR, NW, OW, SZ, UR), SAAV FR nonché la ASVC questa disposizione risulterebbe particolarmente fuorviante. Si tratterebbe soprattutto di aspetti procedurali e dell’attribuzione delle competenze operative e/o decisionali. In quest’ambito viene chiesta maggiore chiarezza normativa.

I Cantoni suddetti, il VeD BE e la ASVC rilevano inoltre che i Cantoni dovrebbero già essere in possesso dei dati relativi a molte aziende di acquacoltura, visto che queste sono soggette ad autorizzazione in quanto aziende che praticano la detenzione di animali selvatici a titolo professionale. Allo scopo di evitare doppioni normativi viene perciò chiesto di utilizzare i dati già disponibili anche per quanto attiene alle questioni rilevanti sotto il profilo sanitario.

In merito al capoverso 2, AG e SVS propongono, per ragioni di chiarezza, che la disposizione relativa alle aziende non soggette a registrazione compaia in una sottopartizione di articolo (lettera). SAAV FR manifesta inoltre dei dubbi in relazione alla scelta di escludere la detenzione di pesci ornamentali dal gruppo di attività che rientrano nella definizione di acquacoltura. Questa scelta comprometterebbe l’efficacia dei controlli sanitari consentendo la diffusione di epizoozie mediante le cessioni di animali.

Art. 22

La prescrizione relativa ad un obbligo generale di autorizzazione per le aziende di acquacoltura viene respinta dalla maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH), dalla SAAV FR e dalla ASVC. Secondo i partecipanti all’indagine conoscitiva suddetti, un obbligo di autorizzazione rappresenterebbe un onere aggiuntivo inutile, sia per le aziende sia per gli organi preposti all’attuazione della normativa in materia di epizoozie, senza peraltro comportare alcun vantaggio sostanziale. Si ritiene che i dati necessari per la determinazione del grado di rischio e/o per stabilire la frequenza dei controlli potrebbero essere reperiti o rilevati anche in altro modo. Inoltre si sottolinea che l’assoggettamento di un’azienda detentrice di animali ad un obbligo generale di autorizzazione costituirebbe un unicum, sia nell’ambito della