Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie Note esplicative

I. Panoramica delle principali modifiche

Passaporto per equide

Le prime esperienze tratte dall’esecuzione delle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2011 concernenti la registrazione degli equidi dimostrano che sono necessari adeguamenti nell’ambito del rilascio e della conservazione dei passaporti per equidi.

Stando al diritto attuale il riconoscimento di un equide può essere effettuato soltanto da un veterinario o da un incaricato al riconoscimento autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri. Tuttavia, le organizzazioni e le associazioni estere, che tengono un libro genealogico di una determinata razza, accudiscono, talvolta già da diversi anni, anche in Svizzera equidi della propria razza, assegnano l’Universal Equine Life Number (UELN), registrano la segnalazione verbale (identificazione) e rilasciano passaporti per equidi. La modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) e dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.401.1) deve ora tener conto di questa situazione.

Le organizzazioni e le associazioni riconosciute all’estero che tengono un libro genealogico per gli equidi di una determinata razza devono poter stipulare una convezione con l’Ufficio federale dell’agricoltura intesa a disciplinare i loro diritti e doveri (assegnazione dell’UELN, riconoscimento nonché rilascio del passaporto per gli equidi nati in Svizzera).

La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. Da quando è stato introdotto l’obbligo del passaporto per tutti gli equidi, la prescrizione che prevede di conservare il passaporto presso l’animale è fortemente criticata e considerata inattuabile. In futuro questa esplicita richiesta decadrà. Il proprietario dovrà però poter esibire il passaporto in caso di necessità.

Epizoozie altamente contagiose

Le disposizioni concernenti l’afta epizootica e la malattia di Newcastle devono essere adeguate alle nuove conoscenze maturate nella lotta contro le epizoozie e alla situazione attuale.

Diarrea virale bovina (BVD)

Le disposizioni concernenti l’eradicazione della BVD sono in parte obsolete e vengono quindi adeguate alla situazione attuale.

Anemia infettiva equina (AIE)

Le disposizioni devono essere adeguate alle conoscenze scientifiche e alle norme internazionali.