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Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 22 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo:

a. concerne solo il testo tedesco;

b. l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFV», se essa designa

l’Ufficio federale di veterinaria.

Art. 4 lett. i e ibis

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

i. la polmonite enzootica dei suini;

ibis. l’actinobacillosi dei suini;

Art. 6 lett. b, o n. 6, z e zbis

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

b. UFV: Ufficio federale di veterinaria;

o. azienda detentrice di animali:

6. aziende di acquacoltura;

z. animali acquatici: pesci della superclasse degli agnati (Agnatha) e delle classi dei pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e dei pesci ossei (Osteichthyes) nonché molluschi (Mollusca) e crostacei (Crustacea);

zbis. azienda di acquacoltura: stabilimento nel quale si pratica la riproduzione, l’allevamento o la detenzione controllati di animali acquatici, che impiega tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione.

1 RS 916.401