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Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 10 pagine

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Sezione 2: Contatori d’acqua fredda

Art. 4 Requisiti essenziali

I contatori d’acqua fredda devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei contatori d’acqua fredda ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

a. l’esame del tipo (modello B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

b. l’esame del tipo (modello B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modello F);

c. la dichiarazione di conformità basata su una garanzia di qualità completa integrata dalla verifica del progetto (modello H1).

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1 Per i contatori d’acqua fredda, l’utilizzatore può scegliere tra le seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:

a. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita ogni dieci anni dall’Ufficio federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato;

b. la procedura di controllo statistico conformemente all’allegato 7 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 2 della presente ordinanza, eseguita ogni sei anni dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

2 Se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo permettono o lo richiedono, il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati tipi di strumenti da un fabbricante determinato.

Sezione 3: Obblighi dell’utilizzatore

Art. 7 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli strumenti di

misurazione

Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:

2 [PROGETTO, 03.05.12]