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Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 10 pagine

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Disposizioni transitorie

1 I contatori d’acqua fredda, prodotti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2014, anche se non soddisfano i requisiti della presente ordinanza. Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali contatori sono rette dai capoversi 3-5.

2 Gli utilizzatori possono mettere in funzione fino al 31 dicembre 2016 sia i contatori d’acqua fredda acquistati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sia quelli immessi sul mercato ai sensi del capoverso 1, anche se non soddisfano i requisiti della presente ordinanza. Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali contatori sono rette dai capoversi 3-5.

3 Gli utilizzatori compilano un registro di controllo secondo l’articolo 9 entro il 31 dicembre 2013.

4 Per i contatori d’acqua fredda prodotti prima del 2013 per i quali gli utilizzatori hanno previsto la verificazione successiva, il termine di cui all’articolo 6 lettera a decorre dal 2013.

5 Per i contatori d’acqua fredda prodotti prima del 2013 per i quali gli utilizzatori hanno previsto la procedura di controllo statistico secondo l’articolo 6 lettera b, vale quanto segue:

a. gli utilizzatori comunicano tali contatori al METAS entro il 30 giugno 2014;

b. entro il 31 dicembre 2014:

1. il METAS suddivide tali contatori in lotti; tiene conto in particolare del loro anno di fabbricazione e può riunire nello stesso lotto contatori d’acqua fredda appartenenti a più di due anni di fabbricazione,

2. il METAS stabilisce per ogni lotto in quale anno, tra il 2015 e il 2019, sarà statisticamente controllato per la prima volta;

c. i contatori d’acqua fredda che nell’ambito del primo controllo statistico:

1. soddisfano i requisiti, sono successivamente sottoposti alle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di cui all’articolo 6,

2. non soddisfano i requisiti, possono essere ancora utilizzati per sei anni al massimo.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

4 [PROGETTO, 03.05.12]