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Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 10 pagine

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a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio dello strumento di misurazione;

b. della manutenzione degli strumenti di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, invecchiamento e insudiciamento.

Art. 8 Trasmissione dei valori misurati, lettura a distanza

1 Se impiega dispositivi di lettura a distanza con trasmissione dei valori misurati in un’apposita banca dati, l’utilizzatore deve controllare a intervalli periodici i contatori trasmittenti e riceventi. Come valore indicativo vale un intervallo da uno a cinque anni a seconda del consumo trasmesso. In caso di lettura a distanza di contatori per le economie domestiche, il controllo può essere eseguito su un campione a caso di contatori dello stesso tipo.

2 In caso di differenze nella trasmissione, fa stato l’indicazione del contatore trasmittente.

Art. 9 Registro di controllo

1 L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione.

2 Il registro di controllo è in particolare la base per la suddivisione in lotti nella procedura di controllo statistico. È messo a disposizione del laboratorio che esegue la procedura di controllo statistico. Eventuali modifiche sono comunicate almeno annualmente.

3 Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:

a. quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato;

b. la procedura applicata per il mantenimento della stabilità di misurazione;

c. l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione;

d. il luogo d’impiego dello strumento di misurazione.

4 I consumatori d’acqua interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare in ogni momento tali registri.

5 In caso di contestazione, il METAS decide se il registro soddisfa i requisiti.

Sezione 4: Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 10

In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali di strumenti di misurazione fuori dalla verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti nell’allegato 1 lettera B numero 2.

[PROGETTO, 03.05.12]