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Consultazione 2012/20: Ordinanza del DFGP sui contatori d'acqua fredda · 10 pagine

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Ordinanza del DFGP sui contatori d’acqua fredda (OCAF)

del ...

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 20111 sulla metrologia;

gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione;

in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti dei contatori d’acqua fredda;

b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;

c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai contatori d’acqua fredda destinati alla misurazione di volumi d’acqua pulita nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali e nell’industria leggera.

Art. 3 Definizione

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per contatore d’acqua fredda uno strumento di misurazione che determina il volume dell’acqua pulita che lo attraversa con una temperatura non superiore a 30 °C.

RS ..........

1RS …

2 RS 941.210

3 RS 0.946.526.81

[PROGETTO, 03.05.12]

2012–......